Azione risarcitoria da annullamento del CGARS decorre dal giudicato della sentenza (TAR Sicilia n. 2322 del 25.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, avverso la quale è ammesso ricorso per cassazione ai soli fini inerenti alla giurisdizione, passa in giudicato il giorno stesso della pubblicazione quando nel giudizio non sia stata proposta alcuna questione di giurisdizione. Da tale data decorre il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 30, comma 5, cod. proc. amm. per la proposizione della domanda risarcitoria conseguente all’annullamento dell’atto. È inammissibile, per tardività della notifica, la domanda risarcitoria proposta oltre tale termine. Nel caso di lesione di interesse legittimo pretensivo, il risarcimento richiede comunque la dimostrazione, in termini di certezza o di probabilità vicina alla certezza, della spettanza del bene della vita.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria di un terreno nel Comune di Ragusa. Nel 2011 chiedeva alla Soprintendenza il parere paesaggistico per una casa unifamiliare e, ottenutolo, domandava al Comune la concessione edilizia. Dopo una richiesta di integrazione documentale, il Comune opponeva in data 23 settembre 2013 un diniego, che la società impugnava.
Il ricorso demolitorio era dichiarato inammissibile dal TAR per intervenuta decadenza del titolo edilizio tacito. Il C.G.A.R.S., in riforma, accoglieva l’appello con sentenza n. 309 del 3 aprile 2019, rilevando che il silenzio assenso si era formato il 15 settembre 2013 e che il diniego successivo avrebbe dovuto seguire il paradigma dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990. Annullati gli atti, la società agiva per il risarcimento dei danni patrimoniali, quantificati in oltre 177.000 euro, derivanti dalla mancata conclusione del contratto definitivo di compravendita.
La Motivazione della Corte
Il Comune eccepiva l’improcedibilità della domanda per tardività, assumendone l’esperimento oltre il termine decadenziale. La ricorrente replicava invocando l’art. 30, comma 5, cod. proc. amm., secondo cui, nel caso di previa azione di annullamento, la domanda risarcitoria può essere formulata sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza, e collocava tale momento al 4 novembre 2019.
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo e giurisprudenziale, dal riconoscimento della risarcibilità degli interessi legittimi alla disciplina positiva dei rapporti tra azione demolitoria e azione risarcitoria. Richiama il principio affermato dal Cons. Stato, Ad. plen. n. 2 del 2006 e la scelta legislativa di un termine decadenziale funzionale alla certezza e stabilità del rapporto giuridico amministrativo.
Sul momento di decorrenza, il Tribunale rileva che ai sensi dell’art. 100 cod. proc. amm. avverso le sentenze del CGARS il ricorso per cassazione è esperibile per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. L’art. 9, comma 1, cod. proc. amm. richiede che il difetto di giurisdizione sia dedotto con specifico motivo. Nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 309 del 2019 nessuna questione di giurisdizione era stata prospettata.
Ne deriva che quella sentenza non avrebbe potuto essere impugnata con ricorso per cassazione e che è passata in giudicato il giorno stesso della pubblicazione, il 3 aprile 2019. La domanda risarcitoria avrebbe dovuto essere notificata entro il 2 settembre 2019; quella introdotta il 2 gennaio 2020 è pertanto inammissibile per tardività.
Il Collegio aggiunge, in via autonoma, l’infondatezza nel merito. L’annullamento del provvedimento non comporta automaticamente il risarcimento: occorre la prova, secondo un giudizio prognostico, della spettanza del bene della vita, come affermato dalla giurisprudenza richiamata. Poiché il CGARS aveva annullato per vizi formali e nelle more era intervenuto un nuovo permesso di costruire su progetto parzialmente modificato, la ricorrente non ha dimostrato la spettanza del bene riferito all’originario progetto, difettando così un presupposto del danno risarcibile. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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