PATI e VAS favorevole con prescrizioni: legittimo l’inserimento del maneggio (Cons. Stato n. 1929 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il parere di valutazione ambientale strategica che, pur rilevando profili di possibile incidenza dell’intervento sul corridoio infrastrutturale, prescriva verifiche in fase attuativa e si concluda per la sostenibilità della modifica non è negativo e non è preclusivo dell’inserimento dell’osservazione nel piano. Le valutazioni ambientali dell’amministrazione costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità o irragionevolezza. L’accoglimento in conferenza di servizi di un’osservazione che non innovi in modo sostanziale il piano adottato integra una modifica concordata che non impone la ripubblicazione. Le censure relative al rispetto dell’art. 216 del TULPS e dell’art. 94 del d.lgs. n. 152/2006 non si indirizzano contro il piano, atto a carattere generale, ma vanno fatte valere in sede di autorizzazione attuativa.
Il Fatto
Il ricorrente è proprietario di terreni confinanti con quelli su cui il controinteressato ha realizzato un maneggio con annesso ricovero per cavalli. In sede di approvazione del PATI adottato da più Comuni, il controinteressato presentava un’osservazione per l’inserimento di una nuova attività sportivo-ricreativa di equitazione con box per cavalli e relativi spazi di servizio.
La Commissione regionale VAS si esprimeva in senso critico in ragione della vicinanza del progetto al tracciato autostradale. L’osservazione veniva poi accolta in conferenza di servizi e recepita nella deliberazione di approvazione del PATI. Il ricorrente impugnava la deliberazione e gli atti presupposti davanti al TAR Veneto, che respingeva il ricorso. Propone appello deducendo quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il contenuto del parere VAS, lungo trentotto pagine, e ne esclude la valenza negativa. La riflessione richiamata dall’appellante è definita sintetica e sibillina, ma non preclusiva dell’inserimento dell’attività né vincolante per la conferenza di servizi. In relazione all’osservazione del controinteressato il parere prescrive che gli interventi siano attuati previa verifica del tracciato esecutivo finale dell’infrastruttura: si tratta dunque di prescrizioni che richiedono approfondimento istruttorio, non di un giudizio sfavorevole.
La valutazione tecnica regionale ha poi verificato la non interferenza con il tracciato autostradale, modificato in sede di approvazione del progetto. Non vi è quindi confusione tra i due atti: il secondo si è posto in linea con il primo. Le valutazioni ambientali restano espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità o irragionevolezza; le contestazioni dell’appellante sono meramente formali e non superano tale soglia, considerata la complessità dell’istruttoria e la modifica di progetto che ha superato l’argomento maggiormente ostativo.
Sul secondo motivo il Collegio richiama la distinzione tra modifiche obbligatorie, facoltative e concordate, riprendendo il proprio orientamento (Cons. Stato, sez. IV, n. 1028 dell’1.02.2024). L’obbligo di ripubblicazione sorge per le modifiche facoltative e concordate che superino il limite di rispetto dei canoni guida del piano adottato. Nella specie l’accoglimento dell’osservazione non ha comportato una modifica essenziale, sicché il piano non andava ripubblicato; né sussiste contrasto tra decisione finale e VAS, poiché tale contrasto non è configurabile.
Quanto al maneggio, le doglianze fondate sull’art. 216 del TULPS non si rivolgono contro il piano, che fissa obiettivi e condizioni di sostenibilità degli interventi. La destinazione dell’area a servizi di interesse comune non si pone in contrasto con la norma e, in assenza di determinazioni attuative, non è in grado di pregiudicare i valori sanitari e ambientali protetti: il rispetto della disposizione andrà valutato, con rigorosa disamina del caso concreto, in sede di autorizzazione. Identiche considerazioni valgono per l’art. 94 del d.lgs. n. 152/2006, che vieta lo svolgimento di attività pericolose nella zona di rispetto di duecento metri dal punto di captazione: anche in tal caso occorre verificare le specifiche caratteristiche dell’insediamento e la sua concreta pericolosità, non potendosi procedere a tali valutazioni in sede di pianificazione strategica. L’appello è respinto, senza pronuncia sulle spese per la mancata costituzione dell’appellato.
Nota della Redazione
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