Obbligo vaccinale e assenza per malattia del dipendente della Polizia di Stato (TAR Sardegna n. 318 del 22.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 4-ter del d.l. n. 44/2021, convertito dalla legge n. 76/2021, costituisce disciplina speciale ed esaustiva in materia di obbligo vaccinale anti Sars-CoV-2 per il personale della Polizia di Stato e prevale sul generale regime dell’assenza per malattia. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione consegue all’accertato inadempimento dell’obbligo e non è esclusa dalla mera fruizione di aspettativa per infermità o di congedo straordinario. L’esenzione opera solo nei casi di accertato pericolo per la salute, documentati e attestati secondo l’art. 4, comma 2, del d.l. n. 44/2021. L’assenza dal servizio non integra autonoma ragione di esonero, né la norma subordina l’obbligo all’effettiva presenza in servizio.
Il Fatto
Il ricorrente, Assistente Capo della Polizia di Stato, impugnava il decreto del Questore del 28.12.2021 con cui era stato sospeso dal diritto di svolgere l’attività lavorativa ai sensi dell’art. 4-ter, comma 3, del d.l. n. 44/2021, privato della retribuzione e degli emolumenti, con esclusione del periodo ai fini previdenziali e di anzianità, e con ritiro temporaneo di tessera, placca, arma e manette. Impugnava altresì la nota del 21.12.2021 con cui la Questura lo aveva invitato a produrre la documentazione vaccinale.
Il ricorrente sosteneva di trovarsi, al momento dell’invito, in aspettativa per malattia conseguente a un sinistro stradale occorsogli in servizio, e di non essere quindi tenuto all’adempimento. La domanda cautelare era respinta e l’appello dinanzi al Consiglio di Stato rigettato, essendo nelle more intervenuta la revoca del provvedimento. Il ricorrente depositava dichiarazione di permanenza dell’interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto escluso l’esame delle domande nuove formulate con la memoria non notificata del 16.02.2024, relative alla corresponsione degli emolumenti e alla rideterminazione della posizione in ruolo, qualificate come inammissibili perché non contenute nel ricorso. Ha poi ritenuto di poter prescindere dall’eccezione di improcedibilità, rigettando il ricorso nel merito.
Richiamato il quadro normativo, il TAR ha osservato che la giurisprudenza amministrativa ha già qualificato l’art. 4-ter del d.l. n. 44/2021 come disciplina esaustiva, superata indenne dal vaglio di costituzionalità e dotata di evidente specialità rispetto alle disposizioni sul trattamento del dipendente assente. Da tale specialità deriva che l’assenza per malattia non vale di per sé quale ragione di esonero dall’obbligo. La norma, ha precisato il Collegio, è immediatamente cogente per tutto il personale del comparto sicurezza, a prescindere dall’effettiva presenza in servizio, ed è volta ad arginare condotte elusive perpetrabili mediante strumentalizzazione del regime della malattia.
Il TAR ha richiamato le pronunce della Corte costituzionale n. 14 e n. 15 del 9 febbraio 2023, che hanno ritenuto compatibile con l’art. 32 Cost. l’imposizione del trattamento sanitario al ricorrere dei noti presupposti, valorizzando il contemperamento tra autodeterminazione individuale e interessi della collettività. Ha inoltre confermato la legittimità della sospensione retributiva sotto il profilo della proporzionalità, in ragione della temporaneità, dell’assenza di conseguenze disciplinari e della conservazione del posto, coerentemente con il principio di corrispettività tra retribuzione e prestazione.
Nel caso concreto il richiamo all’art. 68 del d.P.R. n. 3/1957 è stato reputato non pertinente: l’esenzione richiedeva un accertamento specifico secondo l’art. 4, comma 2, del d.l. n. 44/2021, che il ricorrente non aveva dimostrato. Il certificato del 15.12.2021 si limitava a prescrivere trenta giorni di riposo, senza attestare l’impossibilità di raggiungere il centro vaccinale. Il giudizio di idoneità del 10.12.2021 aveva peraltro interrotto il periodo di assenza. Il Collegio ha infine escluso che l’art. 4-ter, comma 2 subordini l’obbligo alla presenza in servizio, limitandosi a qualificare la vaccinazione come requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative.
Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione integrale delle spese in considerazione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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