Ottemperanza al decreto legge Pinto: penalità di mora e commissario ad acta (TAR Calabria n. 1800 del 19.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza al decreto di condanna emesso ex legge n. 89/2001, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione e ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine perentorio. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. è ammissibile anche quando l’ottemperanza riguardi sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, avendo carattere sanzionatorio e cumulandosi agli interessi legali. La somma è liquidata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, dal giorno della comunicazione dell’ordine di pagamento sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario ad acta. Il commissario è nominato sin d’ora per il caso di protratta inottemperanza e provvede anche al pagamento delle spese di lite non rifuse, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali.
Il Fatto
Il ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte d’Appello di Catanzaro il 10 luglio 2019, rep. n. 1625/2019, all’esito del procedimento camerale n. 248/2018 R.G. ex legge n. 89/2001. Quel provvedimento contiene la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento, in favore del ricorrente, della somma liquidata a titolo di equa riparazione, oltre spese legali.
Il decreto ha acquisito autorità di cosa giudicata. Il ricorrente ha inviato all’amministrazione la dichiarazione ex art. 5-sexies legge n. 89/2001 il 2 novembre 2021 e da tale presentazione sono decorsi sei mesi. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito ed è rimasto inerte. Il ricorrente propone quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva il perdurante inadempimento dell’amministrazione e dichiara il ricorso fondato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.. Ordina pertanto al Ministero della Giustizia di eseguire il decreto entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, a cura di parte ricorrente. Restano escluse le spese di giudizio liquidate dalla Corte d’Appello, perché distratte in favore del difensore, che in questa sede non agisce in proprio per il loro recupero.
Quanto alla domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., il Tribunale ne afferma l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza concerna sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. A sostegno richiama Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e la novella introdotta dall’art. 1, comma 781, legge n. 208 del 2015. Non sussistendo iniquità o altre cause ostative, la penalità di mora è riconosciuta e determinata nella misura degli interessi legali, per ogni mese o frazione di mese.
Il Collegio precisa che, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto, tale importo si aggiunge agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella condanna. Esso decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e corre sino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, sino all’insediamento del commissario.
Per il caso di inutile decorso del termine è nominato sin d’ora commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, che provvederà, su istanza di parte, all’esecuzione del giudicato. Le spese dell’eventuale funzione commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, comprese per legge nella retribuzione dirigenziale ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.
Le spese del giudizio sono poste a carico del Ministero, liquidate secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine e non espressamente disciplinata, con richiamo a Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247. In caso di mancata rifusione nel medesimo termine di trenta giorni, al pagamento provvede il commissario: il Collegio invoca il principio di pienezza e concentrazione delle tutele, ragioni di economia processuale e il richiamo agli artt. 95 e 510 c.p.c., per evitare un secondo giudizio di ottemperanza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 95 c.p.c. – Spese del processo di esecuzione
- Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata