Ricorso di parte che annulla il diniego ministeriale per mancate garanzie procedimentali (TAR Lazio n. 6562 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il mancato possesso dell’attestazione dell’autorità dello Stato membro di origine comprovante l’idoneità all’esercizio della professione non è di per sé ostativo al riconoscimento della qualifica professionale acquisita in un altro Stato membro, dovendo l’Amministrazione verificare in concreto il livello di competenza professionale acquisito dall’interessato. Nei procedimenti a istanza di parte, l’omissione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 determina l’illegittimità del provvedimento discrezionale, non essendo applicabile il meccanismo di sanatoria processuale dell’art. 21-octies. Il mancato esercizio del soccorso istruttorio e il difetto di motivazione in ordine all’assegnazione di misure compensative integrano ulteriori profili di illegittimità del diniego di riconoscimento.
Il Fatto
Una ricorrente, in possesso di un titolo di formazione sul sostegno scolastico conseguito in Romania, presentava al Ministero dell’Istruzione e del Merito istanza di riconoscimento ai sensi della direttiva 2005/36/CE. L’Amministrazione rigettava la domanda con decreto del 15 ottobre 2024, ritenendo la formazione conseguita all’estero radicalmente diversa da quella italiana e totalmente inidonea all’insegnamento di sostegno. La ricorrente impugnava il diniego deducendo, tra gli altri motivi, il difetto di motivazione e la mancata attivazione del contraddittorio procedimentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso rilevando, in primo luogo, che la mancanza dell’attestazione dell’autorità rumena non è ostativa al riconoscimento, richiamando il principio espresso dall’Adunanza Plenaria n. 18 del 2022 sul dovere dell’Amministrazione di verificare in concreto il livello di competenza professionale acquisito nello Stato membro di origine.
Il provvedimento è stato ritenuto illegittimo per la violazione delle garanzie partecipative. Il Collegio ha evidenziato che l’Amministrazione, in ragione delle carenze documentali, avrebbe dovuto richiedere le integrazioni necessarie ex artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 206/2007, mentre è rimasta inerte per circa trenta mesi. Il diniego non è stato preceduto, inoltre, dalla comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, la cui omissione, nei procedimenti relativi all’esercizio di un potere discrezionale, non è sanabile ai sensi dell’art. 21-octies. Tali disposizioni speciali, lungi dall’escludere l’applicazione della disciplina generale, si aggiungono alle garanzie procedimentali.
Quanto al confronto tra i percorsi formativi, la valutazione ministeriale di radicale diversità è apparsa scarsamente motivata, attesa la sovrapposizione di numerosi insegnamenti con quelli previsti dall’Allegato B del D.M. 30.09.2011. Il Collegio ha richiamato la sentenza della Corte di Giustizia UE, sez. VI, 8 luglio 2021, causa C-166/2020, secondo cui le autorità competenti sono tenute a valutare le competenze acquisite e ad ammettere misure compensative anche in caso di divergenze sostanziali.
Il Tribunale ha infine valorizzato la circostanza che il Ministero ha ammesso docenti in possesso del medesimo titolo estero ai percorsi di specializzazione introdotti dall’art. 7 del decreto legge n. 71/2024, evidenziando l’incoerenza tra tale ammissione e il diniego di riconoscimento del titolo, senza chiarire le ragioni per cui misure compensative aggravate non potessero colmare le differenze formative. Il ricorso è stato accolto con annullamento del provvedimento, obbligo di riesame dell’istanza e spese compensate.
Nota della Redazione
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