Divieto prefettizio di porto d’armi legittimo per incidente venatorio (TAR Sardegna n. 788 del 11.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il porto d’armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, ma rappresenta un’eccezione al normale divieto di detenere armi e può essere assentito solo a fronte della piena e completa sicurezza circa il loro buon uso. I poteri dell’Autorità di P.S. in materia sono ampiamente discrezionali e diretti alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici, con funzione cautelare e non sanzionatoria. I provvedimenti negativi o di revoca sono sufficientemente motivati mediante il riferimento a fatti idonei a far dubitare, anche solo per indizi, della sussistenza dei requisiti di affidabilità, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati ma significativi. Non è necessaria un’istruttoria aggiuntiva sulla pericolosità sociale, trattandosi di giudizio prognostico volto a prevenire i pericoli derivanti dall’uso delle armi. L’attività venatoria, pur apprezzabile, non è diritto inviolabile e recede nel bilanciamento con la pubblica sicurezza.

Il Fatto

Nel corso di una battuta di caccia alla tortora, il ricorrente esplodeva un colpo di fucile verso un volatile già agonizzante al suolo, colpito in precedenza dal compagno di caccia. Il colpo investiva accidentalmente quest’ultimo, che si era avvicinato per raccogliere il volatile, procurandogli ferite alle gambe, al busto, al braccio sinistro e, di striscio, al collo.

A seguito dell’incidente, il Prefetto adottava il divieto di detenzione di armi e munizioni, con intimazione di cessione entro centocinquanta giorni, e il Questore revocava la licenza di porto di fucile per uso venatorio. Il ricorrente impugnava entrambi i provvedimenti davanti al TAR Sardegna, deducendo la violazione del principio di proporzionalità, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione e, quanto alla revoca, l’illegittimità derivata e l’omessa autonoma valutazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal rilievo che il porto d’armi è eccezione al generale divieto di detenere armi, come confermato dall’art. 699 cod. pen. e dall’art. 4, comma 1, legge n. 110 del 1975. Il compito dell’Autorità di P.S. non è sanzionatorio ma cautelare, volto a prevenire abusi nell’uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità, con poteri ampiamente discrezionali.

Quanto all’incidente venatorio, il TAR ritiene non irragionevole la valutazione dell’amministrazione che ha ravvisato nella condotta del ricorrente l’assenza dei livelli massimi di attenzione e prudenza richiesti in un’attività ad elevato livello di pericolosità. La scelta di natura prudenziale di privare della disponibilità di armi un soggetto, pur esente da mende e pregiudizi penali, che adotti comportamenti contrastanti con le regole di rigorosa diligenza non è censurabile sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzione. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. III, n. 3738 del 2023.

In tema di revoca del porto di fucile, la Corte afferma che l’inaffidabilità all’uso delle armi è idonea in sé a giustificare il ritiro della licenza, senza che occorra dimostrarne l’avvenuto abuso, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 1814 del 2017 e n. 6812 del 2018. La revoca può fondarsi su un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso, desumibile anche da fatti isolati ma significativi.

Il Collegio esclude infine la necessità di un’istruttoria aggiuntiva, trattandosi di giudizio prognostico, e osserva che l’attività venatoria recede nel bilanciamento con la pubblica sicurezza. Non appare censurabile la correlazione tra il fatto accidentale e i provvedimenti, salve future rivalutazioni dell’amministrazione circa la permanenza del giudizio di non affidabilità con il decorso del tempo.

Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della natura del contenzioso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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