Revoca dell’autorizzazione commerciale qualificata come annullamento d’ufficio e termine ragionevole (C.G.A.R.S. n. 567 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Comune revoca l’autorizzazione all’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande per originaria carenza del requisito di sorvegliabilità dei locali non integra una revoca, ma un annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990. L’esercizio del potere è soggetto al termine ragionevole e al bilanciamento con il legittimo affidamento del titolare. La decadenza dell’art. 64, comma 8, lett. c), d.lgs. n. 59/2010 presuppone un sopravvenuto mutamento dello stato dei locali, non un vizio genetico. La reviviscenza dell’art. 4 l. n. 287/1991 è esclusa, perché la nuova disciplina del 2010 ha sostituito integralmente la precedente. La qualificazione dell’atto spetta al giudice amministrativo e prescinde dal nomen iuris.

Il Fatto

Il titolare di un esercizio di somministrazione lamentava l’annullamento della determina con cui il Comune aveva revocato l’autorizzazione unica, sul presupposto della carenza di sorvegliabilità segnalata dalla Questura: il locale si apriva su un androne condominiale che consentiva l’accesso alle civili abitazioni. Esperito un sopralluogo, l’amministrazione confermava il giudizio di non conformità e disponeva la revoca ai sensi dell’art. 4, comma 1, l. n. 287/1991.

Il TAR Sicilia rigettava il ricorso, richiamando la giurisprudenza sul requisito della sorvegliabilità e ritenendo irrilevante la qualificazione formale dell’atto. L’appellante censurava, tra l’altro, il richiamo a una norma abrogata e l’esercizio dell’autotutela oltre ogni termine ragionevole. Il C.G.A.R.S. accoglieva l’istanza cautelare e, all’udienza del 5 giugno 2024, tratteneva la causa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio fa applicazione del criterio della ragione più liquida, richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 4288 del 2017, e concentra lo scrutinio sul secondo motivo, di evidente fondatezza.

Il provvedimento richiama l’art. 4 l. n. 287/1991, espressamente abrogato dall’art. 85, comma 5, lett. a), d.lgs. n. 59/2010, a sua volta abrogato dall’art. 20, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 147/2012. La questione impone di verificare la possibilità di reviviscenza della norma abrogata. Il Collegio richiama Corte cost. n. 13/2012, che ammette la reviviscenza solo in ipotesi tipiche e limitate — annullamento della norma abrogatrice da parte del giudice costituzionale, abrogazione con espressa riproposizione, riespansione della legge generale — e la esclude in via generale e automatica. La giurisprudenza amministrativa richiede che l’intento ripristinatorio sia specificato espressamente; si richiamano Cons. Stato, sez. V, n. 1596 del 2016, sez. III, n. 8153 del 2021 e C.G.A.R.S. n. 1329 del 2022.

La reviviscenza è comunque da escludere nel caso concreto. Il d.lgs. n. 59/2010 disciplina compiutamente il procedimento autorizzatorio e prevede, all’art. 64, comma 8, lett. c), la decadenza qualora venga meno la rispondenza dei locali ai criteri del Ministero dell’interno. L’abrogazione dell’art. 4 risulta dunque implicita nella nuova disciplina sostitutiva.

Poiché la decadenza presuppone un mutamento sopravvenuto dei luoghi e nel caso di specie lo stato originario risulta mantenuto, il provvedimento va qualificato come annullamento d’ufficio. Il Collegio ribadisce che la qualificazione spetta al giudice e prescinde dal nomen iuris, richiamando tra le altre Cons. Stato, sez. IV, n. 3552 del 2020 e sez. V, n. 1076 del 2024. Applicando l’art. 21-nonies l. n. 241/1990, il termine di diciotto mesi non opera retroattivamente per i provvedimenti anteriori alla novella del 2015, secondo Ad. Plen. n. 8 del 2017; per gli atti già adottati vale il termine ragionevole. L’autorizzazione risulta rilasciata nel 2005 e rinnovata automaticamente: il Comune non poteva annullarla d’ufficio oltre dieci anni dopo, prevalendo il legittimo affidamento. L’appello è accolto, salva la possibilità di negare il rinnovo alla scadenza quinquennale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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