TARI, riduzione rifiuti riciclati non limitabile al 50% dal regolamento comunale (TAR Abruzzo n. 58 del 30.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di TARI, il regolamento comunale che, nel disciplinare le riduzioni per le utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti speciali assimilati, fissi un limite massimo alla riduzione della quota variabile della tariffa si pone in contrasto con l’art. 238, comma 10, del d.lgs. n. 152/2006, che impone un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità effettivamente avviate al recupero. La previsione di una soglia rende la riduzione non collegata al quantitativo conferito ove questo ecceda la soglia stessa. Parimenti illegittimo è il regolamento che assimili i rifiuti speciali non pericolosi agli urbani indicando solo un elenco tipologico di sostanze, senza individuare le caratteristiche quantitative richieste dall’art. 198, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 152/2006. L’assimilazione deve avvenire per qualità e per quantità.
Il Fatto
Un consorzio di categoria e numerosi stabilimenti balneari, titolari di concessioni demaniali marittime nel territorio di un comune, impugnavano le delibere consiliari con cui l’ente aveva disciplinato l’Imposta Unica Comunale e approvato il regolamento e le tariffe della TARI. I ricorrenti sostenevano di provvedere direttamente allo smaltimento dei rifiuti assimilati tramite un proprio piano operativo, realizzato attraverso il consorzio che riuniva le imprese associate.
Deducevano plurimi vizi, tra cui il contrasto delle disposizioni regolamentari sulla riduzione tariffaria con la normativa statale, l’assimilazione dei rifiuti speciali operata solo sul piano qualitativo, il richiamo a un regolamento di gestione non aggiornato, l’omessa ostensione del piano finanziario, la tassazione dell’intera area in concessione e il criterio soggettivo di esenzione per le aree sportive. Il comune resistente eccepiva il difetto di interesse del consorzio e l’inammissibilità dell’impugnazione integrale delle delibere.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio dichiarava l’estinzione del giudizio nei confronti di una società ricorrente per intervenuta rinuncia, non opposta dal comune. Dichiarava poi inammissibile il ricorso del consorzio per difetto di interesse: la visura camerale attestava l’inattività del soggetto e la difesa non aveva replicato, né chiarito quale posizione differenziata giustificasse l’impugnazione.
Nel merito, il primo motivo era accolto. Il Collegio rilevava che la normativa statale lega in modo proporzionale la riduzione della tariffa alla quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero, senza prevedere soglie massime. Le disposizioni regolamentari che fissavano al 50% della quota variabile il tetto della riduzione risultavano perciò illegittime, perché la previsione di un limite rende la riduzione non collegata al quantitativo conferito quando questo superi la soglia. Sul punto il Tribunale richiamava il consolidato orientamento espresso dal Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 585/2018.
Il secondo motivo era parimenti fondato. L’Allegato A alla delibera elencava le sostanze assimilate ai rifiuti urbani senza individuare alcun limite quantitativo, mentre l’art. 198, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 152/2006 impone l’assimilazione per qualità e quantità, secondo i criteri dell’art. 195, comma 2, lett. e), e della delibera CIPE del 27 luglio 1984. Il Collegio richiamava in proposito TAR Campania – Napoli, Sez. I, sentenza n. 4849/2016, che aveva già affermato la necessità di parametri non solo qualitativi ma anche quantitativi.
Il terzo motivo era respinto, perché la censura sul richiamo al regolamento di gestione del 2007 era generica e non dimostrava la concreta incidenza sul calcolo della tariffa. Il quarto motivo era respinto: la mancata ostensione del piano finanziario non si traduceva in un vizio degli atti impugnati, né era stato proposto ricorso per l’accesso. Il quinto motivo era infondato, perché mancava la prova che gli stabilimenti disponessero di aree a parcheggio in concessione e, comunque, difettava il requisito dell’esclusività richiesto per l’esenzione; quanto all’arenile, esso rientra tra le aree suscettibili di produrre rifiuti.
Il sesto motivo era inammissibile per difetto di interesse, non avendo i ricorrenti provato di detenere aree adibite ad attività sportive, e per omessa notifica alle associazioni sportive, individuate come controinteressati. Il ricorso era quindi accolto nei limiti indicati, con annullamento parziale della delibera n. 41/2015 e compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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