IMU: esenzione per abitazione principale e requisiti per il beneficio (Cass. civ. Sez. 5 n. 15851 del 23.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’onere della prova dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento di un’esenzione tributaria grava sempre sul contribuente che la invoca, senza che l’introduzione del comma 5-bis nell’art. 7, d.lgs. n. 546/1992 possa invertire il riparto dell’onere probatorio. In tema di IMU, la permanente rilevanza del requisito della residenza anagrafica esclude il mero ed esclusivo rilievo della dimora abituale, sicché il beneficio per l’abitazione principale può essere fruito solo a decorrere dalla data in cui il contribuente abbia trasferito la residenza anagrafica nell’unità immobiliare in cui dimora abitualmente. In ipotesi di doppia conforme, il ricorso per cassazione che sotto l’apparente deduzione di vizi di motivazione o di violazione di legge miri in realtà a una rivalutazione dei fatti accertati dal giudice di merito è inammissibile; il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.
Il Fatto
La controversia riguardava quattro avvisi di accertamento, emessi dal comune di Napoli per il pagamento dell’IMU relativa agli anni dal 2016 al 2019, riferiti a un appartamento della contribuente, che rivendicava l’esenzione per l’abitazione principale.
I giudici di merito avevano rigettato il ricorso, ritenendo che la contribuente non avesse la residenza anagrafica nell’immobile oggetto di accertamento, bensì in diversa unità immobiliare censita con diverso subalterno. La Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione, osservando che l’esenzione richiede, oltre alla dimora abituale, anche la residenza anagrafica e che l’onere probatorio dell’esenzione grava sul contribuente. Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il primo motivo infondato, in parte inammissibile. Con riguardo alla censura di nullità, la sentenza impugnata è apparsa ampiamente motivata. La dedotta violazione di legge è stata reputata inammissibile in quanto le doglianze non concernevano la fattispecie astratta dell’esenzione, ma l’articolazione fattuale esaminata dal giudice di merito. La Corte ha inoltre escluso l’errata ripartizione degli oneri probatori, riaffermando il consolidato principio secondo cui, pur dopo l’introduzione del comma 5-bis nell’art. 7, d.lgs. n. 546/1992, l’onere di provare l’esistenza dei presupposti per l’esenzione ricade sul contribuente, richiamando i precedenti in tema di esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che i fatti concernenti la mancata dimostrazione della residenza anagrafica nell’immobile erano stati accertati con doppia conforme, senza che la ricorrente avesse indicato le ragioni per cui le decisioni di primo e secondo grado fossero fondate su diverse circostanze di fatto, come richiesto dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. per evitare l’inammissibilità del motivo ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
La Corte ha poi precisato che la valutazione del materiale probatorio costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito, estranea ai compiti istituzionali del giudice di legittimità. Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, trova rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, mentre se il fatto probatorio ha costituito punto controverso il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4 o n. 5, c.p.c.
La Corte ha infine richiamato il principio secondo cui, in tema di IMU, la permanente rilevanza della residenza anagrafica esclude il mero ed esclusivo rilievo della dimora abituale, sicché il beneficio può essere goduto solo a decorrere dal trasferimento della residenza anagrafica nell’unità immobiliare, richiamando l’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011 e la giurisprudenza costituzionale sul punto. Essendo la decisione conforme alla proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento di somme in favore della controparte e della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
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Nota della Redazione
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