Tariffa fissa onnicomprensiva: legittimo il tetto al prezzo zonale (Cons. Stato n. 6554 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La tariffa fissa onnicomprensiva (TFO) prevista dal d.m. 5 luglio 2012 costituisce un corrispettivo unitario e predeterminato: il prezzo zonale opera all’interno della tariffa, quale componente di calcolo, e non può superarne il valore. L’art. 26 d.l. n. 91/2014 ha rimodulato in diminuzione la sola componente incentivante, senza trasformare la TFO in tariffa variabile. Ne consegue che l’adeguamento dell’algoritmo disposto dal GSE, diretto a introdurre un tetto al prezzo zonale, non costituisce autotutela, ma correzione di un errore logico della formula, attività vincolata e dovuta. Il produttore che ha aderito alla TFO non può vantare alcun legittimo affidamento nella corresponsione di importi superiori alla tariffa convenuta.

Il Fatto

La società appellante gestisce un impianto fotovoltaico ammesso al regime della tariffa fissa onnicomprensiva del c.d. Quinto Conto Energia, con convenzione stipulata nel 2013 e tariffa pari a 0,1350 euro/kWh per vent’anni. A seguito dell’art. 26 d.l. n. 91/2014, la tariffa è stata rimodulata dal 1° gennaio 2015.

Nel 2021 e 2022 l’eccezionale aumento dei prezzi energetici ha fatto emergere un’anomalia: la formula applicata dal GSE, priva di un tetto al prezzo zonale, riconosceva importi superiori alla TFO. Il Gestore ha quindi avviato un procedimento e, con provvedimento del 1° marzo 2023, ha adeguato l’algoritmo e ricalcolato i conguagli, quantificando un debito della società di oltre 150.000 euro. Il TAR Lazio ha respinto il ricorso; la società ha appellato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla struttura normativa della TFO. L’art. 5, comma 1, d.m. 5 luglio 2012 prevede, per gli impianti fino a 1 MW, una tariffa onnicomprensiva che include anche la valorizzazione economica dell’energia ritirata; per gli impianti superiori, una tariffa aggiuntiva pari alla differenza tra TFO e prezzo zonale, con il limite di non superare la TFO. La delibera ARERA n. 343/2012 conferma che l’intera energia è ceduta al GSE.

Da qui la conclusione: non esistono due canali di remunerazione, ma un unico corrispettivo che il prezzo zonale influenza “dall’interno”. L’art. 26 d.l. n. 91/2014 ha inciso sulla sola componente incentivante, calcolata come differenza tra TFO e prezzo zonale, lasciando immutata la natura della tariffa. Diversamente opinando, si creerebbe una disparità di trattamento rispetto ai produttori che vendono l’energia sul mercato.

L’anomalia del biennio 2021-2022 ha reso il differenziale negativo e, quindi, pari a zero: la tariffa erogata è così risultata pari al prezzo zonale e superiore alla TFO. Tale esito contrasta con la finalità del decreto “spalma-incentivi”, con il limite imposto dall’art. 5, comma 1, secondo periodo, d.m. 5 luglio 2012 e con l’art. 24, comma 2, lett. a) d.lgs. n. 28/2011, che vuole evitare la sovraincentivazione. Di qui la legittimità della formula corretta, che assume il valore minimo tra prezzo zonale e TFO.

Quanto alla qualificazione dell’intervento, il Consiglio esclude l’autotutela: il GSE ha corretto un errore logico della formula algoritmica, non un provvedimento amministrativo. La correzione è vincolata, si risolve in un’operazione matematica e risulta motivata in ordine al termine e al bilanciamento degli interessi. Il recupero delle somme eccedenti costituisce atto dovuto, secondo le regole dell’indebito oggettivo, e può essere attuato mediante compensazione.

Il Collegio esclude infine il contrasto con il Regolamento UE 2022/1854, estraneo a una fattispecie che non riguarda un price cap sull’energia venduta sul mercato, e con le direttive europee sul sostegno alle rinnovabili, non sussistendo i presupposti per il rinvio pregiudiziale. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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