Annullamento in autotutela del titolo edilizio e affidamento incolpevole (Cons. Stato n. 8594 del 05.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rinnovo del permesso di costruire non implica il rinnovo dell’autorizzazione paesaggistica quando quest’ultima sia stata rilasciata con durata limitata: il titolo edilizio deve essere di anno in anno accompagnato dal titolo paesaggistico. La mancata notificazione del provvedimento che pone la limitazione temporale non è invocabile da chi vi abbia prestato acquiescenza per anni. Il perpetuarsi di una illegittimità non genera affidamento tutelabile. In tema di annullamento d’ufficio di un titolo edilizio adottato a distanza di tempo, l’onere motivazionale si attenua in ragione della rilevanza e autoevidenza degli interessi pubblici tutelati. La domanda risarcitoria fondata sulla sola illegittimità dell’atto impugnato è respinta quando manchi la prova degli elementi costitutivi e la condotta dell’amministrazione risulti legittima.

Il Fatto

La società appellante è titolare di un permesso di costruire rilasciato nel 2004 per l’installazione di un chiosco amovibile destinato alla somministrazione di cibi e bevande su area pubblica. Il titolo era stato rilasciato previo parere della Soprintendenza, che aveva imposto il ripristino dello stato dei luoghi al termine della stagione estiva 2004.

Nel 2023 il Comune ha rilasciato il rinnovo del permesso, poi annullato in autotutela con provvedimento del 28 giugno 2023. Il TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, ha rigettato il ricorso, ritenendo che l’autorizzazione paesaggistica avesse efficacia limitata al solo 2004 e che il rinnovo fosse pertanto illegittimo. La società ha proposto appello, chiedendo l’annullamento della sentenza e il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in via preliminare un profilo di inammissibilità: il provvedimento impugnato è l’annullamento in autotutela, mentre le censure dell’appellante si appuntano sulla validità del parere della Soprintendenza e sono quindi tardive. Il parere aveva previsto la durata annuale e limitato la concessione originaria e i rinnovi: già il mero rinnovo del titolo edilizio avrebbe dovuto comportare, di anno in anno, il rinnovo dell’autorizzazione paesaggistica.

Quanto alla mancata notificazione del provvedimento che conteneva la limitazione, la Corte osserva che l’appellante ha prestato acquiescenza per l’intera durata del rapporto, sicché la doglianza è irrilevante. Né possono assumere peso i numerosi rinnovi precedenti del titolo edilizio, a partire dal 2005: il perpetuarsi di una illegittimità non può dare titolo ad un affidamento. Sul punto il Collegio richiama Cons. Stato, Ad. Plen., 17 ottobre 2017, n. 9, secondo cui l’inerzia protratta della pubblica amministrazione non ingenera un legittimo affidamento in capo al privato che abbia costruito senza titolo.

La Corte richiama altresì Cons. Stato, Ad. Plen., 17 ottobre 2017, n. 8: l’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio intervenuto a distanza temporale considerevole dal provvedimento annullato deve essere motivato in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale, ma l’onere motivazionale risulta attenuato in ragione della rilevanza e autoevidenza degli interessi pubblici tutelati. Nel caso concreto l’atto di ritiro è pertanto legittimo.

Sulla domanda risarcitoria, il Collegio richiama Cons. Stato, Ad. Plen., 13 luglio 2022, n. 8: una volta manifestato l’interesse risarcitorio, il giudice accerta la legittimità dell’atto come avrebbe fatto in sede di annullamento. L’appellante ha però fondato la pretesa sulla mera illegittimità del provvedimento, senza dimostrare gli ulteriori elementi costitutivi, e in particolare senza provare il nesso causale e l’effettività del danno, secondo il principio dispositivo di cui all’art. 2697, primo comma, cod. civ.. Manca inoltre la fonte del danno, avendo l’amministrazione negato il permesso, sia pure con ritardo: l’istanza va quindi rigettata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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