Tariffe idriche regionali impugnate in ritardo: ricorso inammissibile (TAR Calabria n. 15 del 02.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie aventi ad oggetto la determinazione delle tariffe del servizio idrico con atto regionale di natura provvedimentale appartengono alla giurisdizione amministrativa, perché in contestazione non è il quantum debeatur ma l’an debeatur, cioè la stessa astratta debenza del corrispettivo e il regime applicabile. Il Comune che ritenga illegittime le tariffe deve impugnare gli atti regionali che le determinano, immediatamente lesivi, entro l’ordinario termine decadenziale di sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. I provvedimenti amministrativi a contenuto non normativo non sono disapplicabili dal giudice amministrativo, diversamente dai regolamenti. Non sussiste difetto assoluto di attribuzione quando il potere esercitato trovi una base normativa, non vertendosi in ipotesi di incompetenza assoluta o di carenza di potere in astratto.
Il Fatto
Il Comune ricorrente agisce, in riassunzione dopo declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario, nei confronti della società che gestisce il servizio idrico integrato in Calabria, chiedendo la disapplicazione e/o la declaratoria di nullità del decreto dirigenziale regionale che ha approvato, per le annualità 2012-2015 e i conguagli 2010-2011, la proposta tariffaria del gestore.
Secondo il Comune, le tariffe sarebbero state unilateralmente determinate dal gestore e approvate dalla Regione in materia riservata al CIPE e poi all’Autorità di regolazione, con contenuto contrastante rispetto alle delibere tariffarie. Si chiede quindi l’accertamento del diritto a mantenere ferme le tariffe per gli anni 2009-2014.
La Motivazione della Corte
Il collegio condivide la declinatoria del giudice ordinario. La domanda non investe il mero contenuto patrimoniale del rapporto tra concedente e concessionario, riservato alla giurisdizione ordinaria ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., ma l’esercizio del potere autoritativo che conforma l’intera economia del rapporto concessorio. La verifica della sussistenza e delle modalità di esercizio del potere impositivo spetta al giudice amministrativo.
Nel merito, la società resistente eccepisce l’inammissibilità per mancata tempestiva impugnazione del decreto regionale, pubblicato nel B.U.R.C. Il collegio ritiene l’eccezione fondata. Le tariffe applicate al Comune sono state determinate dapprima con la delibera di Giunta regionale e poi con il decreto dirigenziale n. 567/2015: atti regionali immediatamente lesivi, da impugnare nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione. La Regione, pur intimata, non si è costituita, ma ciò non sana il difetto di tempestività.
Il collegio esclude poi i presupposti della disapplicazione. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, ribadisce che la disapplicazione opera per i regolamenti e non per i provvedimenti a contenuto non normativo. Il decreto impugnato non ha natura regolamentare e non può quindi essere posto nel nulla incidentalmente.
Né ricorre il presupposto del rilievo ufficioso di nullità per difetto assoluto di attribuzione. Tale vizio è configurabile solo in caso di incompetenza assoluta o di carenza di potere in astratto, per assenza di qualsiasi norma attributiva del potere. Nella specie il potere regionale trova la propria base negli art. 90, comma 2, lett. c), d.P.R. n. 616/1977 e nell’art. 117 d.lgs. n. 267/2000, vigente ratione temporis: si versa, dunque, in una mera ipotesi di incompetenza relativa, censurabile solo con tempestiva impugnazione.
Il ricorso è pertanto inammissibile. Il Comune è condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in misura complessiva di € 1.000,00, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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