Porto d’armi, diniego legittimo per uso di stupefacenti e frequentazioni (TAR Lombardia n. 14 del 02.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, ma un’eccezione al divieto generale di detenzione delle armi, concedibile solo a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle stesse. L’Autorità di pubblica sicurezza esercita un potere ampiamente discrezionale, con un giudizio prognostico di tipo probabilistico che non richiede la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma una verosimiglianza qualificata del pericolo di abuso. Il consumo anche episodico di sostanze stupefacenti integra autonoma causa di non idoneità al rilascio della licenza. Le frequentazioni con soggetti controindicati, pur sporadiche, rendono non irragionevole la prognosi di inaffidabilità, specie quando coinvolgono un familiare convivente e presentino carattere di attualità.
Il Fatto
Il ricorrente era stato titolare di licenza di porto di fucile per uso tiro a volo sportivo dagli anni ’90. Scaduta la licenza, una prima istanza di rilascio veniva rigettata dal Questore di Milano nel 2006, perché l’interessato risultava segnalato ex art. 75 d.P.R. n. 309/1990 per uso personale di stupefacenti. Nel maggio 2021 l’interessato presentava nuova istanza alla Questura di Monza e della Brianza. Dopo la comunicazione dei motivi ostativi e una memoria difensiva, la Questura rigettava l’istanza con provvedimento del 19.07.2022.
Il diniego si fondava su tre circostanze: la segnalazione del 2006, un controllo di polizia del maggio 2002 unitamente a soggetto con precedenti per guida in stato di ebbrezza, e un controllo del febbraio 2022 avente ad oggetto il figlio convivente, trovato con soggetti gravati da precedenti per rapina. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Lombardia, che respingeva la domanda cautelare e, all’esito dell’udienza pubblica, rigettava il ricorso nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina applicabile richiamando gli artt. 11 e 43 del R.D. n. 773/1931 e il divieto di cui all’art. 699 cod. pen. e all’art. 4, comma 1, legge n. 110/1975. La regola è il divieto di detenzione; l’autorizzazione di polizia deroga in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi, anche solo potenziali. Su questa base il Tribunale richiama la giurisprudenza costituzionale, a partire dalla sentenza n. 440 del 1993, secondo cui il porto d’armi è eccezione al normale divieto e può essere riconosciuto solo a fronte della piena sicurezza del buon uso.
La Corte passa poi al giudizio amministrativo. L’apprezzamento rimesso all’Autorità è ampiamente discrezionale e involge una valutazione tecnica sul pericolo di abuso, che deve desumersi da elementi non immaginari o aleatori. Il pericolo si accerta secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, non con il livello di certezza richiesto per la responsabilità penale: è sufficiente che il pericolo di abuso appaia “più probabile che non”. I provvedimenti di diniego assumono così natura cautelare e preventiva.
Alla luce di questi principi il Collegio ritiene non censurabili le valutazioni della Questura. Il consumo di stupefacenti, anche episodico, integra una legittima causa di diniego, in forza dell’art. 1, n. 5, del d.m. 28 aprile 1998 sui requisiti psicofisici. Quanto alle frequentazioni, la loro occasionalità non rende irragionevole la prognosi di inaffidabilità; decisiva è la circostanza che gli incontri del figlio convivente con soggetti già responsabili di reati gravi presentino carattere di attualità, con ciò non escludendosi la possibilità di un abuso delle armi presenti in abitazione.
Il Tribunale considera irrilevante la richiesta di chiarimenti rimasta inevasa, non qualificata come accesso e non supportata da alcun principio di prova contraria rispetto alle risultanze documentali dell’Amministrazione. Il ricorso è quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio liquidate in duemila euro, oltre oneri.
Nota della Redazione
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