Diniego di estensione provinciale in scheda B travisato dal TAR e annullato (Cons. Stato n. 3666 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La nota con cui l’Ispettorato territoriale comunica all’emittente il parere negativo della Direzione generale competente, in risposta a un’istanza di modifica della scheda tecnica, integra la determinazione conclusiva del procedimento e non un atto endoprocedimentale, quando non consti alcun atto successivo. Il diniego di inserimento di province aggiuntive nelle schede tecniche B non può fondarsi su un parere reso in una differente fattispecie, privo di considerazione della situazione concreta: è illegittimo per violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, per difetto di istruttoria e motivazione. L’annullamento del parere presupposto, disposto con sentenza non appellata, impone la rimessione all’amministrazione della rivalutazione dell’istanza originaria.

Il Fatto

La società appellante, titolare di concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale, chiede all’Ispettorato territoriale di annotare negli allegati tecnici al decreto di concessione le modifiche sperimentate durante un giudizio civile. Dopo un articolato percorso di compatibilizzazione, l’impianto operante su una determinata frequenza è frutto dell’accorpamento di due impianti preesistenti già censiti.

L’amministrazione nega l’inserimento di nuove province destinatarie del segnale, richiamando un parere della Direzione generale secondo cui “non si ritiene opportuno” autorizzare l’inserimento di province in aggiunta a quelle censite. Il TAR Lazio dichiara inammissibile l’impugnazione della nota dell’Ispettorato, qualificata come atto endoprocedimentale, e rigetta il ricorso nel resto. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato rovescia la qualificazione del giudice di primo grado. La nota dell’Ispettorato solo formalmente trasmette un parere; di fatto l’amministrazione conclude il procedimento sulla base del parere richiamato, senza che sia seguito alcun ulteriore atto. Il verbale di riunione richiamato dal Ministero è a sua volta atto endoprocedimentale, con la conseguenza che l’eccezione di inammissibilità dell’appello va disattesa.

La Corte rileva poi che il parere presupposto risponde a una logica di mera “opportunità”, riferita a un caso diverso e relativa a un’istanza presentata a distanza di molti anni dall’entrata in vigore della legge n. 223/1990. Si tratta di un atto di indirizzo generale, che non considera la posizione concreta dell’emittente.

La società non ha avuto modo di interloquire in sede procedimentale sulla pertinenza di quel parere, né di evidenziare le peculiarità della propria vicenda: l’impianto opera con le caratteristiche autorizzate da anni, le verifiche sul campo sono state compiute in contraddittorio e la scheda tecnica chiedeva solo l’adeguamento del dato formale a quello sostanziale. La lacuna integra violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e, più in generale, difetto di istruttoria e motivazione.

La conclusione è avvalorata da un dato processuale decisivo: il TAR Lazio, con sentenza non appellata, ha annullato il parere su cui si fondava il diniego. Venuta meno la premessa, l’amministrazione deve essere rimessa alla rivalutazione dell’istanza originaria.

L’accoglimento sotto questo profilo assorbe le ulteriori censure. In riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado è accolto e gli atti impugnati annullati; la peculiarità del caso giustifica la compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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