L’onere della prova dell’adempimento nel giudizio di ottemperanza pecuniaria (TAR Sicilia n. 323 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il pagamento di un credito, il riparto dell’onere probatorio segue la regola generale: il creditore prova la fonte del diritto e il termine di scadenza, limitandosi ad allegare l’inadempimento; il debitore è gravato dell’onere di provare il fatto estintivo, costituito dall’avvenuto adempimento, ai sensi dell’art. 2697, secondo comma, cod. civ.. L’adozione di un provvedimento di autorizzazione all’impegno e al pagamento non integra di per sé l’esecuzione del giudicato, se il pagamento non segue. Accertata la perdurante inottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di conformarsi entro un termine, nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso e applica la penalità di mora ex art. 114, quarto comma, lett. e), cod. proc. amm..

Il Fatto

Il Giudice di Pace di Messina, con sentenza n. 799/2021, ha riconosciuto il diritto del ricorrente a ripetere dal Ministero dell’Economia e delle Finanze la somma di Euro 180,47, corrisposta a titolo di spese di registrazione di un’ordinanza di assegnazione somme, oltre interessi, e ha condannato il Ministero al rimborso e alla rifusione delle spese di giudizio. Dopo la notifica del titolo e l’infruttuoso decorso del termine di legge, il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora.

L’Amministrazione si è costituita rappresentando di avere autorizzato con proprio provvedimento l’impegno e il pagamento della somma. Ha inoltre segnalato che, in parallelo, il ricorrente aveva avviato l’esecuzione davanti al giudice ordinario con pignoramento presso terzi. Il ricorrente ha replicato che l’autorizzazione non aveva avuto seguito e che la procedura esecutiva si era chiusa con un’ordinanza di assegnazione e un pagamento parziale, insufficiente a soddisfare integralmente il credito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica in via preliminare l’ammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm.. Accerta la regolare notifica del titolo presso la sede reale dell’Amministrazione, il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza.

Nel merito, la questione centrale è quella del riparto dell’onere probatorio nelle cause di ottemperanza relative al pagamento di crediti. Il Tribunale richiama il principio generale per cui il creditore che agisca per l’adempimento deve provare soltanto la fonte, negoziale o legale, del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, potendo limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte. Il debitore convenuto sopporta invece l’onere di dimostrare il fatto estintivo della pretesa, cioè l’avvenuto pagamento. Il Collegio richiama sul punto la propria giurisprudenza (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, n. 1311 del 2024; n. 2942 del 2023).

Applicando tale regola, il Ministero non ha dimostrato, come pure gli incombeva in forza dell’art. 2697, secondo comma, cod. civ., l’esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito. La difesa dell’Amministrazione si è fermata all’autorizzazione all’impegno e al pagamento: un atto interno che non vale a provare l’esecuzione. Il Collegio sottolinea come il pagamento parziale conseguito in sede esecutiva non abbia integralmente soddisfatto la pretesa. Non si ravvisano, pertanto, giustificazioni dell’inadempimento.

Il ricorso è quindi fondato. Il Tribunale ordina all’Amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato mediante il pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’ipotesi di inutile decorso nomina fin d’ora commissario ad acta il Dirigente responsabile dell’Ufficio competente, con facoltà di delega, perché provveda su istanza di parte entro i successivi sessanta giorni.

Il Collegio accoglie anche la domanda di penalità di mora ex art. 114, quarto comma, lett. e), cod. proc. amm., sussistendone tutti i presupposti, liquidando gli interessi legali sulle somme spettanti con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino alla scadenza del termine per l’insediamento del commissario. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in Euro 500,00 oltre oneri accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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