Verificazione e irripetibilità degli accertamenti psico-fisici nei concorsi militari (Cons. Stato n. 3661 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di idoneità psico-fisica espresso dalla commissione medica in sede concorsuale è tendenzialmente irripetibile, ma non sottratto al sindacato giurisdizionale. La verificazione disposta ai sensi dell’art. 66 c.p.a. è ammissibile quando il candidato alleghi un ragionevole principio di prova dell’assenza del vizio e il giudizio dell’amministrazione appaia ictu oculi affetto da manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti. Le conclusioni del verificatore non si sostituiscono alla valutazione propria dell’amministrazione, ma possono disvelare in via sintomatica l’inattendibilità del giudizio reso in sede concorsuale. Il giudice può discostarsi dagli esiti della verificazione solo esplicitando adeguatamente i motivi del dissenso, con valutazione di tutti gli elementi della relazione.

Il Fatto

Il candidato partecipava al concorso per il reclutamento di allievi carabinieri in ferma quadriennale, superando la prova di efficienza fisica. Sottoposto a visita presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento, veniva giudicato inidoneo per “strabismo convergente alternante con diplopia e alterazione della visione binoculare”, condizione prevista quale causa di non idoneità dall’art. 582 d.P.R. n. 90/2010 e dal d.m. 4 giugno 2014.

Il candidato impugnava dinanzi al TAR Lazio il provvedimento di esclusione, la graduatoria e gli atti connessi, depositando certificazioni specialistiche che escludevano la diplopia. Il TAR disponeva verificazione affidandola alla Commissione sanitaria di appello dell’Aeronautica militare, che accertava visione binoculare e senso stereoscopico normali. Il Tribunale accoglieva il ricorso e annullava il provvedimento di inidoneità, oltre alla graduatoria nei limiti dell’interesse del ricorrente. Il Ministero della difesa e il Comando generale dell’Arma proponevano appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i motivi, incentrati sulla pretesa illegittima sovrapposizione dell’accertamento del verificatore a quello dell’Ufficio Sanitario e sull’asserita erronea utilizzazione di test diversi da quelli esperiti in sede concorsuale. La censura non coglie nel segno.

La verificazione, tipizzata nell’art. 66 c.p.a., presuppone l’emergere di seri indizi di un uso distorto della discrezionalità amministrativa, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, sez. II, n. 2361/2026, e comporta l’apporto consultivo di un organismo qualificato per questioni che richiedono competenze tecniche essenziali. Le sue conclusioni sono autonomamente apprezzabili dal giudice, il quale può discostarsene solo con adeguata esplicitazione dei motivi del dissenso (Cons. Stato, sez. III, n. 330 del 2020; sez. IV, n. 5454 del 2013).

Il Collegio conferma il principio di tendenziale irripetibilità degli accertamenti di idoneità condotti in sede concorsuale, elaborato dalla sezione (Cons. Stato, sez. II, n. 597 del 2022, n. 8283 del 2021, n. 8131 del 2021, n. 7847 del 2021). La verificazione è tuttavia ammessa quale approfondimento istruttorio sull’attendibilità del giudizio medico, quando la segnalazione di profili sintomatici di deviazione della funzione sia accompagnata da allegazioni fattuali sorrette da un ragionevole principio di prova e la verifica dei requisiti appaia ictu oculi viziata da manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti.

Il difforme esito della verificazione può dunque assumere rilievo quando sia acclarato che il primo giudizio derivi da travisamento o sia palesemente inattendibile, ad esempio per inaffidabilità delle metodiche o errata interpretazione dei risultati (Cons. Stato, sez. II, n. 9514 del 2023, n. 4989 del 2021, n. 4518 del 2021). Nella specie il TAR ha correttamente disposto l’incombente a fronte della documentazione medica attestante l’assenza della patologia e del superamento delle prove fisiche con risultati incompatibili con la visione sdoppiata.

Quanto ai test utilizzati, il TAR aveva espressamente indicato al verificatore di valutare l’opportunità dell’espletamento dei test di Worth, Lang e TNO. La Commissione sanitaria ha riscontrato visione binoculare e senso stereoscopico normali, evenienza confermata dal capo sezione visite generali presente alla verificazione per assicurare il contraddittorio. L’appello è pertanto respinto, con condanna della parte appellante alle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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