Tariffe rifiuti AGER: Comuni privi di legittimazione e interesse a ricorrere (TAR Puglia n. 25 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
I Comuni non sono legittimati a impugnare le determinazioni con cui l’AGER fissa le tariffe di conferimento dei rifiuti urbani. Essi partecipano al processo decisionale dell’Agenzia attraverso il Comitato dei Delegati e la funzione pubblica di gestione del ciclo dei rifiuti è esercitata in forma associata a livello regionale, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. L’Ente locale è titolare di un interesse meramente di fatto alla rimodulazione tariffaria: destinatari del servizio sono i cittadini, sui quali i costi ricadono mediante la TARI, e solo a costoro è concessa la contestazione nel momento in cui la determinazione si attualizza con la richiesta di pagamento. La mera posta negativa in bilancio non integra lesione di una posizione personale e differenziata. Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, perché l’Agenzia esercita un potere autoritativo di regolazione del mercato nell’ambito di un servizio di interesse generale di rilevanza economica.
Il Fatto
Un Comune ha impugnato la determina con cui il Direttore Generale dell’AGER ha fissato le tariffe di conferimento dei rifiuti solidi urbani per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 nell’impianto di Conversano, per i Comuni dell’ex bacino BA5. Il ricorrente utilizza quell’impianto per la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani e contesta l’incremento revisionale applicato ai sensi dell’art. 6.2 del contratto, per essere stato utilizzato l’indice ISTAT dei prezzi dei prodotti industriali anziché procedere a una più approfondita istruttoria sul full recovery cost del gestore.
Deduce inoltre l’illegittimità dell’aggiornamento retroattivo, con oneri gravanti sulla spesa corrente dell’Ente, e in via subordinata l’erroneità dei calcoli rispetto ai criteri negoziali. Si costituiscono l’Agenzia e la società controinteressata, eccependo il difetto di giurisdizione, la carenza di legittimazione e l’assenza di un interesse qualificato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di giurisdizione e la respinge. La legge regionale attribuisce all’AGER un potere autoritativo di regolazione del mercato nell’ambito di un servizio di interesse generale di rilevanza economica, di fronte al quale la posizione dei destinatari è di interesse legittimo, come affermato da Cons. Stato, Sez. V, n. 7257/2018. Irrilevante è che i criteri di calcolo siano in parte di natura convenzionale: eventuali posizioni di diritto soggettivo del gestore rientrerebbero comunque nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. p), c.p.a.
Passando alle condizioni dell’azione, il Tribunale ritiene fondata l’eccezione. La legittimazione va esclusa in ragione dell’effettiva rappresentanza dell’Ente locale nell’Agenzia: i Comuni restano titolari della funzione pubblica di gestione del ciclo dei rifiuti, organizzata però a un diverso livello di governo. La Regione ha individuato l’Ambito Territoriale Ottimale nell’intero spazio regionale e ha attribuito all’AGER, ai sensi dell’art. 9, comma 7, lett. a), della legge regionale 24/2012, la competenza in materia tariffaria. I Comuni partecipano tramite il Comitato dei Delegati e contribuiscono così alla formazione delle decisioni.
L’Agenzia non è un’autorità indipendente neutrale, ma un ente esponenziale del territorio, individuato nell’intero ambito regionale per superare la frammentazione del servizio. Essendo demandato all’Agenzia l’esercizio associato di funzioni pubbliche di titolarità degli Enti locali, questi non sono legittimati a impugnare le relative determinazioni, perché direttamente coinvolti nel decision making process.
Quanto all’interesse a ricorrere, il Comune è titolare di un interesse solo di fatto, essendo i cittadini i destinatari del servizio e i soggetti sui quali i costi ricadono mediante la TARI (TAR Puglia-Lecce n. 594/2017). Il rapporto è di natura tributaria e solo agli amministrati è concessa la contestazione quando la tariffa si attualizza con la richiesta di pagamento (Cons. Stato, Sez. IV, n. 3217/2017). La posta negativa in bilancio non basta in assenza di allegazione di una posizione personale e differenziata (Cons. Stato, Sez. IV, n. 4183/2024). Non è configurabile nemmeno un interesse collettivo o diffuso, occorrendo un interesse che ruoti attorno all’incidenza del provvedimento sull’intero territorio e non una mera sommatoria delle posizioni dei singoli (TAR Campania-Napoli n. 4495/2011). Il ricorso è pertanto inammissibile, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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