Tariffe rifiuti AGER: i Comuni soci non sono legittimati a impugnarle (TAR Puglia n. 26 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di determinazione delle tariffe per il conferimento dei rifiuti urbani, i Comuni che partecipano all’Ambito Territoriale Ottimale regionale attraverso il Comitato dei Delegati dell’Agenzia non sono legittimati a impugnare le determinazioni tariffarie adottate da quest’ultima. L’esercizio associato delle funzioni pubbliche di titolarità degli Enti locali, demandato all’Agenzia, coinvolge i Comuni nel decision making process e nella formazione del relativo potere amministrativo. Essi sono pertanto privi anche di un interesse differenziato, essendo i cittadini gli effettivi destinatari del servizio e i soggetti sui quali i costi di gestione vengono traslati mediante la TARI. Il rapporto che scaturisce dalla determinazione tariffaria ha natura tributaria e la contestazione è riservata all’amministrato nel momento in cui la stessa si attualizza con la richiesta di pagamento.
Il Fatto
I Comuni ricorrenti hanno chiesto l’annullamento di tre determine del 10 gennaio 2024 con cui l’AGER ha fissato le tariffe per il conferimento dei rifiuti prodotti da ciascun Comune per gli anni 2022 e 2023. Nell’ambito del servizio di raccolta e smaltimento essi utilizzano tre impianti pubblici siti nei Comuni di Poggiardo, Ugento e Cavallino, gestiti da società subentrate a un consorzio privato in forza di contratti di concessione.
Secondo i ricorrenti, l’Agenzia avrebbe adottato le determinazioni senza adeguarsi alla disciplina nazionale MTR-2 e senza alcuna istruttoria, limitandosi ad aggiornare le tariffe con la variazione dell’indice dei prezzi alla produzione, con effetto retroattivo e oneri sulla spesa corrente degli Enti locali. AGER e le controinteressate hanno eccepito, tra l’altro, il difetto di giurisdizione, la carenza di legittimazione e l’assenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale afferma anzitutto la propria giurisdizione. L’AGER esercita un potere autoritativo di regolazione del mercato nell’ambito di un servizio di interesse generale di rilevanza economica, di fronte al quale la posizione dei destinatari è di interesse legittimo, come già chiarito da Cons. Stato, Sez. V, n. 7257/2018. I criteri convenzionali di calcolo incidono solo parzialmente sulla discrezionalità tecnica dell’Agenzia. Le eventuali posizioni di diritto soggettivo del gestore rientrano comunque nella giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. p) c.p.a.
Nel merito il ricorso è inammissibile per difetto delle condizioni dell’azione. Sul piano della legittimazione, la rappresentanza dell’Ente locale all’interno dell’Agenzia esclude la possibilità di impugnare le relative determinazioni. I Comuni restano titolari della funzione di gestione del ciclo dei rifiuti, ma questa è organizzata a un diverso livello di governo, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
La Regione ha individuato l’Ambito Territoriale Ottimale nell’intero spazio regionale, attribuendo all’AGER la competenza tariffaria ai sensi dell’art. 9, comma 7, lett. a della Legge Regionale 24/2012, coordinata con la legge regionale n. 20/2016. I Comuni partecipano tramite il Comitato dei Delegati, composto da Sindaci, e contribuiscono così alla formazione delle decisioni. L’Agenzia non è neutrale come le Autorità indipendenti, ma costituisce un ente esponenziale del territorio individuato nell’intero ambito regionale per superare la frammentazione del servizio.
Quanto all’interesse, l’Ente locale vanta solo un interesse di fatto alla rimodulazione delle tariffe, poiché i destinatari del servizio sono i cittadini, sui quali i costi ricadono mediante la TARI (TAR Puglia-Lecce n. 594/2017). La contestazione spetta all’amministrato quando la pretesa si attualizza con la richiesta di pagamento (Cons. Stato, Sez. IV, n. 3217/2017). La posta negativa in bilancio non integra una lesione personale e differenziata (Cons. Stato, Sez. IV, n. 4183/2024), né è configurabile un interesse collettivo o diffuso (TAR Campania – Napoli n. 4495/2011). Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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