Tariffe sanitarie: illegittimo il tariffario che ignora gli anni pregressi (TAR Calabria n. 1922 del 19.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel settore regolamentato delle strutture sanitarie private accreditate, l’adeguamento ai nuovi requisiti tecnologici, organizzativi e strutturali e l’aggiornamento delle tariffe costituiscono aspetti strettamente correlati. L’amministrazione che, in violazione del termine fissato dal regolamento regionale, ridetermini le tariffe con grave ritardo non può far decorrere le nuove tariffe solo dalla data di emanazione del proprio decreto, addossando alle strutture le conseguenze della propria inerzia. Il nuovo tariffario, determinato sui costi attuali, non è applicabile sic et simpliciter in via retroattiva; il Commissario ad Acta deve invece definire le tariffe per gli anni pregressi, partendo da un’analisi dei costi aggiornata al termine fissato dal regolamento ed effettuando le attualizzazioni anno per anno. L’applicazione delle tariffe così determinate decorre dalla data di adeguamento di ogni singola struttura ai requisiti imposti, per evitare ingiustificate remunerazioni.

Il Fatto

Le strutture sanitarie private accreditate con il servizio sanitario regionale hanno diffidato la Regione e il Commissario ad Acta per il Piano di Rientro dal Disavanzo Sanitario all’adozione del nuovo regime tariffario previsto dal regolamento approvato con DCA n. 81 del 22 luglio 2016. Con la sentenza n. 740 del 10 maggio 2024 il TAR ha accertato l’obbligo di provvedere nel termine di 120 giorni. Rimasta inerte l’amministrazione, il Tribunale ha nominato un Commissario ad Acta per l’esecuzione.

Con decreto prot. n. 414159 del 6 giugno 2025 il Commissario ha adottato il nuovo tariffario, stabilendo che le tariffe della Tabella A avessero validità dalla data di emanazione del provvedimento. I ricorrenti hanno proposto reclamo ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a., lamentando che tale decorrenza non copre gli anni in cui le strutture hanno già sostenuto i costi di adeguamento ai nuovi requisiti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla delimitazione dei poteri giudiziali nei ricorsi avverso il silenzio, tracciati dall’art. 31 c.p.a.: il giudice accerta l’obbligo di provvedere e condanna l’amministrazione, pronunciandosi sulla fondatezza della pretesa solo in caso di attività vincolata o assenza di margini discrezionali. Nella specie la sentenza n. 740/2024 si era limitata ad accertare l’obbligo, senza indicare le modalità di esercizio di un potere ampiamente discrezionale. Il Commissario non poteva quindi fondare su quella pronuncia la scelta della decorrenza.

Passando al merito, il TAR ricostruisce il quadro normativo: l’art. 14 del Nuovo Regolamento impone di determinare le tariffe entro 180 giorni dall’entrata in vigore, in correlazione con i nuovi requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici. Tale corrispondenza trova riscontro nell’art. 8 sexies del d.lgs. n. 502/1992, che prevede l’aggiornamento periodico delle tariffe tenendo conto dell’innovazione tecnologica e organizzativa. Richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 9509 del 2024, il Collegio ribadisce la natura tecnico-discrezionale del potere tariffario, sindacabile per illogicità, travisamento e irragionevolezza.

La doglianza è fondata. Non è contestato che i requisiti del Nuovo Regolamento abbiano comportato maggiori costi, circostanza ammessa dallo stesso Commissario. Non è pertanto ragionevole addossare alle strutture le conseguenze del ritardo amministrativo, facendo gravare solo su di esse i costi di adeguamento. La Regione si era assunta un vero e proprio obbligo di rideterminare le tariffe entro 180 giorni, e il Commissario non avrebbe dovuto trascurare il periodo in cui le strutture hanno operato con tariffe non aggiornate. Il bilanciamento tra tutela della salute, contenimento della spesa e legittime aspettative dei privati va perseguito evitando che un assetto tariffario insostenibile pregiudichi i livelli essenziali di assistenza.

Il Collegio esclude tuttavia l’applicazione retroattiva delle tariffe approvate, calcolate sui costi attuali. Nel nuovo esercizio del potere, il Commissario dovrà definire le tariffe per gli anni precedenti partendo da un’analisi dei costi aggiornata al 180° giorno dall’entrata in vigore del Nuovo Regolamento, con attualizzazioni annuali; l’applicazione decorrerà dalla data di adeguamento di ogni singola struttura. Il decreto è annullato nei sensi indicati, con compensazione delle spese per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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