Abbattimento del bestiame e obbligo di comunicazione di avvio del procedimento (TAR Sicilia n. 3266 del 19.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di polizia veterinaria, l’esigenza di celerità che caratterizza i provvedimenti sanitari non esonera l’Amministrazione dall’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990 quando la vicenda trae origine da un fatto estraneo alla diffusione di malattie infettive, quale il decesso di un bovino per incidente stradale. L’abbattimento di tutti i capi dell’allevamento costituisce extrema ratio e richiede una motivazione solida che dia conto dell’estensione della misura anche ad animali sani. La mancata partecipazione del privato impedisce all’Amministrazione di acquisire le spiegazioni necessarie sulle anomalie riscontrate, prime fra tutte la riferibilità della stessa marca auricolare a due bovini distinti.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di uno stabilimento bovino, impugna l’ordinanza n. 202 del 4 ottobre 2024 con cui il Dipartimento di prevenzione veterinario dell’ASP ha disposto il blocco ufficiale, la revoca del codice aziendale e l’abbattimento di tutti i capi presenti. L’atto origina dal controllo effettuato sulla marca auricolare di un bovino morto il 3 agosto 2024 in un incidente stradale: la marca risultava riferibile a un altro animale, deceduto il 21 gennaio 2024.
Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, nonché il difetto dei presupposti oggettivi e soggettivi delle norme richiamate, assumendo che l’identificazione sarebbe stata effettuata solo tramite lettura della marca auricolare e non mediante il bolo endoruminale prescritto dal d.lgs. n. 134/2022. Chiede inoltre il risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio delimita anzitutto la materia del contendere alla sola ordinanza n. 202/2024, non essendo state impugnate le ulteriori ordinanze medio tempore emanate. Verificata la sopravvivenza di una parte dei capi, esclude la carenza di interesse e passa all’esame del merito.
Il ricorso è fondato sotto il profilo del difetto di comunicazione di avvio del procedimento. Il Tribunale riconosce che, in via generale, le ordinanze in materia sanitaria possono essere caratterizzate da un’esigenza di celerità idonea a esimere l’Amministrazione dall’avviso. Nel caso concreto, tuttavia, il bovino è deceduto non per malattia, ma per l’urto con un autoveicolo: proprio tale circostanza, indipendente da finalità di contenimento del contagio, esclude in radice l’esigenza di celerità invocata dall’ASP.
Il Collegio aggiunge che l’assenza di spiegazioni del privato sulla riferibilità della stessa marca a due bovini diversi non esime l’Amministrazione dal chiederne conto mediante l’avvio del procedimento. Né appare razionale che il decesso per incidente stradale possa comportare l’abbattimento di tutti gli animali dell’allevamento.
Richiamata la propria giurisprudenza stabile (sentenza 6 ottobre 2025, n. 2837; sentenze 23 luglio 2025, nn. 2407 e 2408), la Sezione ribadisce che l’abbattimento non è misura esclusivamente sanzionatoria e non può, in difetto di apposita e solida motivazione, colpire anche animali sani, tanto più quando sia disposta l’extrema ratio dell’abbattimento dell’intero allevamento.
Il ricorso è quindi accolto, con assorbimento degli altri motivi, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione nel rispetto delle garanzie partecipative. L’accoglimento non incide sulle ordinanze successive, originate da diversa vicenda. L’incertezza sulla riferibilità della marca auricolare giustifica la compensazione delle spese. Il Collegio dispone infine l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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