Notifica telematica del ricorso: il deposito della scansione PDF non è equivalente al file sorgente eml (TAR Lombardia n. 533 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo telematico, l’onere della prova dell’avvenuta notifica del ricorso e della procura alle liti si soddisfa esclusivamente mediante il deposito del file sorgente della notifica in formato eml o msg, come richiesto dalle norme tecnico-operative. La scansione per immagine in pdf della ricevuta di avvenuta consegna non è idonea a comprovare la regolarità della notifica, poiché priva dei metadati necessari a verificarne l’autenticità e l’integrità. L’ordine di esibizione del file in formato eml o msg costituisce un incombente istruttorio che il giudice può disporre assegnando un termine perentorio ai sensi dell’art. 52, comma 1, cod. proc. amm.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava dinanzi al TAR Lombardia il provvedimento di diniego di rilascio del titolo di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendone la sospensione cautelare. Nel costituirsi in giudizio, l’Amministrazione resisteva al ricorso.
Nella camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, il Tribunale rilevava che la notifica del ricorso era stata documentata mediante il deposito della scansione per immagine in formato pdf della ricevuta di avvenuta consegna, anziché del file sorgente in formato eml, come invece richiesto dalle norme tecniche ed operative del processo amministrativo telematico.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto necessario acquisire dal ricorrente il file relativo alla notifica del ricorso e della procura ivi allegata in formato eml oppure msg. La scelta di esigere il file sorgente della notifica, e non la mera riproduzione cartacea o digitale della ricevuta, risponde all’esigenza di verificare la regolarità formale della notifica stessa, con particolare riguardo all’integrità dei metadati e alla corrispondenza tra il messaggio inviato e quello ricevuto.
Il deposito della scansione in pdf, infatti, non consente al giudice di accertare la provenienza e la completezza dell’atto notificato, con conseguente impossibilità di verificare la corretta instaurazione del contraddittorio. La notifica telematica si caratterizza per la sua natura di atto informatico, la cui prova non può essere affidata a una mera rappresentazione visiva dello stesso.
Per questa ragione, il Tribunale ha disposto l’incombente istruttorio, assegnando alla parte ricorrente un termine di dieci giorni dalla comunicazione in via amministrativa dell’ordinanza per il deposito del file in formato eml o msg. Tale termine è stato qualificato come perentorio ai sensi dell’art. 52, comma 1, cod. proc. amm., con la conseguenza che l’inottemperanza potrà determinare la decadenza dalla possibilità di avvalersi della notifica stessa e, in ultima analisi, l’improcedibilità del ricorso.
La camera di consiglio è stata rinviata al 17 giugno 2026 per il prosieguo, onde consentire alla parte di adempiere all’incombente e al Collegio di valutare, alla luce del deposito, l’ammissibilità del ricorso e l’eventuale fondatezza dell’istanza cautelare. La pronuncia assume rilievo poiché chiarisce che gli adempimenti formali prescritti dalle norme tecniche per il processo telematico non sono derogabili e che la loro inosservanza può riflettersi sulla stessa ammissibilità del gravame.
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Nota della Redazione
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