Tariffe TARSU differenziate per alberghi e legittimità della loro determinazione (TAR Marche n. 590 del 21.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
È legittima la delibera comunale di determinazione delle tariffe TARSU che distingue la categoria degli esercizi alberghieri da quella delle civili abitazioni, assoggettandola a una tariffa notevolmente superiore, poiché la maggiore capacità produttiva dell’esercizio alberghiero costituisce un dato di comune esperienza assunto quale criterio di classificazione. La delibera di aumento generalizzato delle tariffe è adeguatamente motivata con il riferimento all’esigenza di copertura dei costi del servizio, senza che rilevi la sussistenza di un obbligo di legge alla copertura. La controversia sugli atti generali di determinazione di importi, esenzioni e categorie della tassa appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, perché oggetto di esame non è il prelievo fiscale ma l’esercizio del potere regolamentare del Comune. Il principio “chi inquina paga” non è invocabile dai privati per escludere l’applicazione della normativa nazionale in assenza di disciplina dell’Unione applicabile.
Il Fatto
Con delibera di Giunta del 26 luglio 2012, il Comune di Porto San Giorgio approvava le nuove tariffe TARSU per l’anno 2012, con un aumento generalizzato del 16% rispetto all’anno precedente, applicato indistintamente a tutte le categorie di utenti. I ricorrenti, che gestiscono attività alberghiere nel territorio comunale, impugnavano la delibera insieme agli atti presupposti e connessi.
Deducevano tre motivi: la violazione delle norme sulla modulazione delle tariffe e del principio “chi inquina paga”, per la forte differenza tra la tariffa applicata alle abitazioni e quella applicata agli alberghi; il difetto di istruttoria e motivazione sull’aumento del 16%; la pretesa abrogazione della TARSU a opera dell’art. 49 del d.lgs. n. 22/1997. Il Comune si costituiva resistendo al ricorso ed eccependo il difetto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione. La TARSU ha natura di prelievo fiscale, ma la controversia sugli atti generali di determinazione di importi, esenzioni e categorie della tassa spetta al giudice amministrativo, perché si esamina l’esercizio di un potere regolamentare e non il prelievo in sé.
Nel merito, il primo motivo è infondato. La differenziazione tra alberghi e famiglie è sempre stata ritenuta legittima: la maggiore capacità produttiva dell’esercizio alberghiero è un dato di comune esperienza, assunto quale criterio di classificazione anche dalla normativa sui rifiuti. I rapporti tra le tariffe, di cui all’art. 69, comma 2, d.lgs. n. 507/1993, non vanno riferiti alla differenza tra categorie, ma alla relazione tra tariffe e costi del servizio. La delibera di determinazione tariffaria, atto a contenuto generale, non richiede motivazione, a maggior ragione quando conferma una differenziazione già prevista negli anni precedenti.
Quanto al principio “chi inquina paga”, la Corte richiama la giurisprudenza unionale secondo cui l’art. 191, par. 2, TFUE è rivolto all’azione dell’Unione e non è invocabile dai privati per escludere la normativa nazionale in mancanza di disciplina unionale applicabile.
Il secondo motivo è parimenti infondato. L’obiettivo degli aumenti tariffari è il pareggio tra gettito e costo del servizio: la determinazione dell’aumento generalizzato è adeguatamente motivata con il riferimento alla copertura dei costi, essendo idoneo il richiamo all’istruttoria tecnica. Il provvedimento fa correttamente riferimento all’incremento di spesa legato alla fattura del gestore. Irrilevante è l’esistenza o meno di un obbligo di legge di copertura, perché la ricerca di tale obiettivo è comunque legittima.
Il terzo motivo è infine respinto: la TARSU è stata abrogata dall’art. 14, comma 46, d.l. n. 201/2011 solo a decorrere dal 1° gennaio 2013, cosicché l’abrogazione non incide sull’atto impugnato. La disciplina transitoria dell’art. 14, comma 7, d.lgs. n. 23/2011 conferma la vigenza dei regolamenti comunali in materia. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione del consolidamento degli orientamenti giurisprudenziali successivo alla notifica.
Nota della Redazione
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