Revoca della pensione e decadenza triennale: la domanda nuova non decade (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 88 del 21.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rideterminazione del trattamento pensionistico occorre distinguere le ipotesi di revoca o modifica del provvedimento definitivo previste dall’art. 204 del D.P.R. n. 1092/1973 — errore di fatto, errore di calcolo, scoperta di documenti nuovi — soggette ai termini decadenziali dell’art. 205, dalle ipotesi in cui si chieda l’accertamento delle condizioni della corretta misura del trattamento, soggette al solo termine prescrizionale. Ai sensi dell’art. 207 del D.P.R. n. 1092/1973, fuori dei casi precedenti il provvedimento può essere sempre revocato o modificato quando l’interessato presenti una domanda nuova che incida su materia non oggetto del precedente provvedimento. Il requisito della novità sussiste quando la domanda implichi l’applicazione di una diversa disposizione normativa ed esuli dalle questioni già trattate in sede di liquidazione. Ne consegue l’infondatezza dell’eccezione di decadenza triennale e la prosecuzione del giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente, militare dell’Esercito cessato dal servizio nel dicembre 2003, è titolare di un trattamento pensionistico liquidato con il sistema misto retributivo-contributivo, non avendo maturato diciotto anni di anzianità utile al 31.12.1995. Il Ministero della Difesa, quale ordinatore primario di spesa, aveva dapprima liquidato la pensione in via provvisoria e poi conferito il trattamento definitivo con decreto del settembre 2012; l’INPS aveva quindi provveduto alla riliquidazione.
Il ricorrente ha contestato l’applicazione, sulla quota retributiva, dell’aliquota prevista per il personale civile dall’art. 44 del D.P.R. n. 1092/1973 in luogo di quella militare dell’art. 54, chiedendo il ricalcolo con l’aliquota del 44% o, in subordine, del 2,44% annuo secondo il principio enunciato dalle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM. Le istanze in sede amministrativa sono rimaste senza esito; il Ministero ha opposto l’intervenuta decadenza per decorso del termine triennale. Da qui il ricorso alla Corte dei conti.
La Motivazione della Corte
La questione preliminare attiene alla natura dell’eccezione di decadenza sollevata dal Ministero della Difesa. Il Giudice richiama il sistema degli artt. 203, 204 e 205 del D.P.R. n. 1092/1973: il provvedimento definitivo può essere revocato o modificato dall’ufficio nei casi tassativi dell’art. 204, con termine triennale decorrente, per gli errori di fatto e di calcolo, dalla comunicazione all’interessato, e con termine di sessanta giorni per i documenti nuovi o falsi. La domanda dell’interessato deve essere presentata a pena di decadenza entro gli stessi termini.
Il percorso argomentativo della Corte si fonda sulla distinzione tra le ipotesi di revoca previste dall’art. 204, che riguardano essenzialmente il procedimento di liquidazione, e i casi in cui si domandi l’accertamento della sussistenza delle condizioni della corretta misura del trattamento pensionistico, soggetta a termine prescrizionale. Il fondamento della distinzione è individuato nell’art. 207 del D.P.R. n. 1092/1973, che consente la revoca o la modifica senza limiti di tempo — salvi gli effetti della prescrizione quinquennale — quando l’interessato presenti una domanda nuova che incida su materia non oggetto del precedente provvedimento.
Il requisito della novità viene individuato nell’estraneità della domanda alle questioni trattate nel provvedimento definitivo. Sul punto il Giudice richiama l’orientamento espresso da Sez. III n. 332 del 2018, da Sez. I n. 324 del 2018 e da Sez. III App. n. 60/2020, che ha qualificato come nuova la domanda implicante l’applicazione di una diversa disposizione normativa.
Applicando tale criterio al caso concreto, la Corte ritiene che le domande formulate dal ricorrente, tanto in via principale quanto in via subordinata, siano da considerarsi nuove, benché afferenti la determinazione della misura del trattamento: esse implicano l’applicazione di una diversa disposizione normativa rispetto a quella posta a base della liquidazione e quindi esulano dalle questioni già trattate nel precedente procedimento.
L’eccezione di decadenza sollevata dal Ministero della Difesa è pertanto respinta. Il Giudice dispone la prosecuzione del giudizio, fissando per la trattazione l’udienza del 7 ottobre 2024, con spese al definitivo.
Nota della Redazione
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