Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso al TAR (TAR Sicilia n. 2940 del 02.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dal difensore della parte ricorrente, determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. In ossequio al principio dispositivo, il giudice amministrativo non può decidere la controversia nel merito quando la parte abbia dichiarato il venir meno dell’interesse, imponendosi una pronuncia in rito conforme. La declaratoria di improcedibilità prescinde dall’esame delle eccezioni preliminari, divenute irrilevanti per effetto della definizione processuale. La compensazione integrale delle spese di lite tra le parti costituite trova giustificazione nella definizione in rito e negli interessi sottesi alla vicenda contenziosa.
Il Fatto
La società ricorrente è titolare di una cava di calcare autorizzata all’attività estrattiva con determina del Distretto Minerario di Catania, valida nove anni. Con istanza del 2019 la ditta ha chiesto il rinnovo dell’autorizzazione con ampliamento dell’area di coltivazione e, contestualmente, ha domandato all’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente la verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. n. 152/2006.
La Commissione Tecnica Specialistica, con parere n. 210/2020, ha disposto l’assoggettamento del progetto alla procedura di V.I.A., parere recepito con D.D.G. n. 767 del 12 agosto 2020. La società ha impugnato tali atti davanti al TAR con dodici motivi, deducendo violazioni normative e profili di eccesso di potere. In via cautelare la domanda è stata respinta. In vista della discussione la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, essendo intervenuti un giudizio positivo di compatibilità ambientale e il rilascio del P.A.U.R.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della dichiarazione del difensore della parte ricorrente e ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dall’Amministrazione regionale, divenute irrilevanti per effetto della definizione in rito.
La questione giuridica si risolve nell’accertare gli effetti della sopravvenuta carenza di interesse sulla sorte del ricorso. Il Tribunale applica l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che prevede la declaratoria di improcedibilità quando sopravvenga una ragione che renda inutile la decisione di merito.
Il percorso argomentativo si fonda sul principio dispositivo: la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito comporta l’improcedibilità dell’impugnazione. Il giudice non può decidere la controversia nel merito contro la volontà della parte, imponendosi una declaratoria conforme.
A sostegno il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa, citando Cons. Stato, Sez. VII, n. 671 del 2022 e Cons. Stato, Sez. III, n. 3981 del 2021, a conferma della soluzione in rito.
Quanto alle spese, la definizione processuale e gli interessi sottesi giustificano la compensazione integrale tra le parti costituite, nulla disponendosi verso il Comune non costituito. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile.
Nota della Redazione
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