Tatuaggio e visibilità con l’uniforme: esclusione dall’arruolamento legittima (Cons. Stato n. 2173 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
È legittimo il giudizio di esclusione dall’arruolamento quale VFP4 nell’Aeronautica militare per la presenza di un tatuaggio che, per sede e dimensioni, risulti visibile con l’uniforme estiva e ginnica. Ai fini della valutazione di idoneità rileva non la sola divisa indossata nelle fotografie prodotte dal candidato, ma la necessità che la copertura delle aree interessate da tatuaggi sia assicurata con certezza in ogni situazione di impiego. L’appello avverso il provvedimento di esclusione è inammissibile ove non sia stato notificato ad almeno un controinteressato e non sia stata impugnata la graduatoria definitiva. Il rilievo officioso di tale eccezione preliminare di rito per la prima volta in appello è doveroso, previo avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Lazio il provvedimento con cui il Ministero della difesa ne aveva disposto l’esclusione dall’arruolamento quale VFP4 nell’Aeronautica militare, a causa di un vistoso tatuaggio posto al di sotto del ginocchio della gamba destra.

In primo grado il ricorrente lamentava il difetto di motivazione e il travisamento dei fatti, sostenendo che il tatuaggio non sarebbe stato visibile con la divisa estiva e con quella da ginnastica. Il TAR respingeva il ricorso e condannava il soccombente alle spese. L’interessato ha proposto appello, chiedendo l’annullamento della sentenza e del provvedimento di esclusione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato per prima la questione di rito, rilevando d’ufficio che l’appello non era stato notificato ad almeno un controinteressato e che la graduatoria definitiva non era stata impugnata. Secondo la giurisprudenza richiamata dalla Sezione, i candidati collocati in graduatoria vantano un interesse specifico a non essere postergati dall’inserimento del vincitore del contenzioso: essi assumono quindi la veste di litisconsorti necessari. Il rilievo officioso dell’eccezione in appello era stato preceduto dal doveroso avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a.

Nonostante l’inammissibilità, il Consiglio di Stato ha affrontato il merito. Ha escluso che al caso di specie si applichi la slide esemplificativa allegata al bando, che concerne solo i candidati dell’Esercito, richiamando invece l’allegato C, specifico per l’Aeronautica, che rinvia alla Direttiva “OD – 4 Regolamento sull’uniforme”. Quest’ultima tollera i tatuaggi non visibili con qualsiasi tipo di uniforme, compresa quella da ginnastica.

Il Collegio ha ritenuto infondate le doglianze sulla tipologia di calza. Anche ammettendo che la calza prevista copra la gamba quasi fino al ginocchio, resta il principio per cui la copertura delle aree interessate da tatuaggi deve essere assicurata con certezza. Sono fatti notori che le calze possano scendere durante il movimento e che l’abbigliamento segua il corpo: con l’abbigliamento corto è più agevole che le parti adiacenti si scoprano. Il riferimento è alla giurisprudenza di Sezione (Cons. Stato n. 2615 del 2022; n. 10384 del 2024).

Quanto all’argomento secondo cui il tatuaggio non era stato ostativo al reclutamento come VFP1, la Sezione ha osservato che rilevano solo le previsioni specifiche del Corpo cui si riferisce il reclutamento. Le censure sul difetto di motivazione sono state giudicate infondate, essendo il tatuaggio oggetto di adeguate e logiche valutazioni da parte della Commissione medica. L’appello è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e oscuramento delle generalità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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