Ordine di demolizione vincolato e irrilevanza della pendenza della sanatoria (TAR Sicilia n. 2234 del 10.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di repressione degli abusi edilizi l’ordine di demolizione costituisce atto vincolato ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, che non richiede una specifica valutazione dell’interesse pubblico concreto e attuale, né una comparazione con gli interessi privati sacrificati, né motivazione rafforzata. Il carattere vincolato del provvedimento rende di regola superflua la comunicazione di avvio del procedimento, salvo ipotesi residuali, non essendo configurabile un utile apporto partecipativo dell’interessato. Non è tutelabile alcun affidamento del privato alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il decorso del tempo non può legittimare. La pendenza di un procedimento di sanatoria edilizia non preclude la pronuncia giudiziale sull’ordine di demolizione e non impone la sospensione del giudizio, restando l’atto lesivo e produttivo di effetti. L’indicazione dell’area da acquisire è richiesta solo nella successiva fase di inottemperanza e non costituisce elemento costitutivo dell’ordinanza.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un terreno in zona agricola, impugnava l’ordinanza con cui il Comune gli ingiungeva la demolizione di opere asseritamente abusive, adottata sulla base di una relazione di sopralluogo. Secondo l’accertamento tecnico, un fabbricato preesistente destinato a deposito agricolo era stato ampliato di circa 50 mq e trasformato in civile abitazione, era stato costruito ex novo un fabbricato di 85 mq e were stati realizzati terrazzamenti e muri di altezza superiore a due metri.

Il ricorrente deduceva la violazione del contraddittorio procedimentale, per l’accesso senza preavviso e l’omessa partecipazione dei tecnici di fiducia, nonché l’erronea applicazione degli artt. 31 e 32 del d.P.R. n. 380/2001, contestando la mancata indicazione dell’area da acquisire, la presunta trasformazione della destinazione d’uso, la mancata indicazione dell’epoca di realizzazione e l’asserita nullità per carenza di potere. Chiedeva inoltre il rinvio della decisione per la pendenza di un’istanza di permesso di costruire in sanatoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto la richiesta di rinvio. Richiamato l’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., il rinvio è ammesso solo in casi eccezionali, non ravvisabili nella specie, poiché il giudizio ha ad oggetto esclusivamente la legittimità dell’ordine di demolizione. La pendenza del procedimento di sanatoria non preclude la pronuncia giudiziale né impone una sospensione automatica. L’atto impugnato resta lesivo e produttivo di effetti giuridici immediati, destinati a riattivarsi in caso di diniego, senza che ciò incida sull’interesse attuale all’impugnazione.

Nel merito, la Sezione qualifica le opere come interventi di nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 380/2001, per i quali è necessario il permesso di costruire. L’ordinanza costituisce atto vincolato di repressione: l’Amministrazione è tenuta ex lege a ordinare la demolizione, senza necessità di apposita valutazione sull’interesse pubblico concreto e attuale. Non è configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione dell’abuso, e la giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 9/2017; Cons. Stato, sez. VI, n. 515/2021; Cons. Stato, sez. II, n. 3485/2020) conforta tale impostazione.

Quanto al contraddittorio, il carattere vincolato del provvedimento rende di regola superflua la comunicazione di avvio, risultando sufficiente l’individuazione degli abusi. Non sussiste obbligo di avviso prima dell’accesso ispettivo, legittimo ai sensi dell’art. 27, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001, né è dimostrato alcun pregiudizio concreto al diritto di difesa.

La censura sull’omessa indicazione dell’area da acquisire è infondata: tale indicazione è richiesta solo nella fase successiva di inottemperanza ex art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001. Quanto all’epoca di realizzazione, l’onere della prova incombe sul privato, che non ha fornito alcuna documentazione. Il potere repressivo, riferito a illecito permanente, non è soggetto a termine di decadenza né a prescrizione e può essere esercitato in qualsiasi momento (Cons. Stato, sez. VI, n. 1315/2017). Infine, la possibilità astratta di edificare in zona agricola non esonera dall’obbligo del titolo edilizio. Il ricorso è pertanto rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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