Obbligo di provvedere sulla richiesta di nomina della terna tecnica ex art. 21 T.U. espropri e condanna alle spese per l’inerzia tardivamente sanata (TAR Puglia n. 778 del 20.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di espropriazione per pubblica utilità, la richiesta del proprietario, che abbia rifiutato l’indennità provvisoria, di attivazione del procedimento per la determinazione dell’indennità definitiva mediante nomina della terna tecnica ai sensi dell’art. 21 del d.P.R. n. 327/2001 fa sorgere in capo all’Amministrazione espropriante un preciso obbligo di provvedere. La mancata conclusione del procedimento nel termine di legge, nonostante le diffide, integra una violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e dei principi di buon andamento e ragionevolezza dell’azione amministrativa. L’inerzia serbata fino a poche ore prima dell’udienza di discussione, ancorché superata dalla successiva nomina dei tecnici, non elide la soccombenza virtuale dell’Amministrazione, che resta tenuta al pagamento delle spese di lite.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di terreni interessati da un procedimento espropriativo avviato da Acquedotto Pugliese S.p.A., in qualità di soggetto delegato dall’Autorità Idrica Pugliese, avevano visto determinata un’indennità provvisoria e disposta l’occupazione d’urgenza dei fondi. Avendo rifiutato l’offerta, con istanza del 26 novembre 2024 avevano formalmente richiesto l’attivazione del procedimento di stima dell’indennità definitiva ex art. 21 del d.P.R. n. 327/2001, designando il proprio tecnico di fiducia.

Decorso il termine di conclusione del procedimento e rimasti senza riscontro nonostante diffide e solleciti, i ricorrenti avevano adito il TAR per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’Amministrazione a provvedere, con nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento. Nel giudizio si era costituita la società resistente, rappresentando lo svolgimento delle operazioni finalizzate alla nomina dei tecnici, senza tuttavia dimostrarne l’avvenuta conclusione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo, osservando che la richiesta di attivazione del procedimento di determinazione dell’indennità definitiva, avanzata dal proprietario che non abbia accettato l’indennità provvisoria, non lascia all’Amministrazione alcun margine di discrezionalità in ordine all’an. Da tale richiesta sorge un obbligo di provvedere ex art. 21 del d.P.R. n. 327/2001, la cui inerzia protratta oltre il termine di legge si pone in contrasto con l’art. 2 della legge n. 241/1990 e con i principi di buon andamento e ragionevolezza dell’azione amministrativa.

Nel caso di specie, l’Amministrazione era rimasta inerte sino a poche ore dalla celebrazione dell’udienza camerale, provvedendo alla nomina dei periti solo il 16 giugno 2026, con dichiarazione della parte ricorrente di cessazione della materia del contendere resa all’udienza del giorno successivo. Il TAR ha tuttavia rilevato che l’inadempimento, protrattosi prima e nelle more della trattazione della causa, era cessato solo a ridosso dell’udienza, costringendo la parte ricorrente a difendersi con memorie ex art. 73 c.p.a. e determinando un impegno dell’attività giurisdizionale.

Da tale rilievo il Collegio ha tratto la conseguenza che la sopravvenuta nomina dei tecnici, pur determinando la cessazione della materia del contendere, non esclude la soccombenza virtuale dell’Amministrazione, la cui condotta inerte ha reso necessario il ricorso. Il Collegio ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, condannando la resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in €2.000,00 oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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