La tavola progettuale depositata dopo tredici anni non integra il titolo edilizio (Cons. Stato n. 9586 del 29.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La pubblica fede del timbro e della firma apposti dal tecnico comunale su una tavola progettuale attesta la provenienza del documento dal pubblico ufficiale e la sua presentazione, non l’epoca del deposito né la riferibilità della tavola al progetto assentito. Ove la tavola sia stata depositata in Comune molti anni dopo il rilascio del titolo edilizio e non risulti nel fascicolo edilizio, né coincida con le tavole vidimate dagli enti coinvolti e con i dati delle relazioni tecniche, essa non può costituire termine di raffronto per valutare la variazione essenziale delle opere rispetto al permesso di costruire. L’unica tavola allegata al progetto assentito e anteriore al formarsi definitivo del titolo è quella prodotta dall’amministrazione. Il giudice amministrativo, nel sindacare l’ordine di demolizione, deve quindi verificare l’effettiva corrispondenza tra opere realizzate e titolo edilizio sul raffronto documentale corretto.
Il Fatto
Il Comune ha impugnato davanti al Cons. Stato la sentenza con cui il TAR Calabria aveva accolto il ricorso della società avverso l’ordinanza di demolizione e ripristino dei luoghi. L’atto amministrativo contestava la realizzazione di un volume in difformità rispetto al permesso di costruire del 2005.
Il primo giudice aveva ritenuto che la tavola progettuale allegata dalla società ricorrente valesse ad assentire le opere ingiunte di demolizione. Il Comune ha censurato la sentenza per travisamento dei presupposti di fatto e per violazione dei principi sull’onere probatorio, sostenendo la sussistenza di una variazione essenziale rispetto al titolo.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ribalta la valutazione del primo giudice muovendo da un dato incontestato: l’ampliamento contestato comporta un incremento di superficie non autorizzata di mq 235,1 e di volume non autorizzato di 1.013,08 mc rispetto al progetto assentito.
L’analisi degli atti evidenzia che la tavola invocata non è presente nel fascicolo edilizio comunale. Essa risulta depositata in Comune il 5 gennaio 2018, tredici anni dopo il rilascio del titolo, e allegata a una missiva relativa ad altra pratica, concernente una richiesta di agibilità. Il confronto dimostra che le tavole così prodotte non coincidono né con le tavole originarie agli atti, né con quelle vidimate dal Genio Civile, dalla Soprintendenza, dall’Amministrazione Provinciale e dalle ASL competenti.
Le risultanze tardive non collimano neppure con le dimensioni di superficie e volume indicate nella relazione tecnica di accompagnamento al progetto e nella relazione istruttoria originaria del responsabile del procedimento. Da qui la conclusione che l’assenso del titolo edilizio del 2005, termine di raffronto con quanto realizzato, non può riferirsi alla tavola depositata in epoca successiva.
Il collegio respinge l’argomento della pubblica fede fino a querela di falso. La fede privilegiata riguarda la provenienza del documento dal pubblico ufficiale e le dichiarazioni dei fatti avvenuti in sua presenza; nella specie firma e timbro, privi di data, attestano soltanto la presentazione del documento, non l’epoca e la conseguente rilevanza ai fini della consistenza delle opere assentite. Assume rilievo dirimente, invece, l’unica tavola agli atti comunali anteriore al marzo 2005, prodotta dall’amministrazione e formata con la medesima procedura delle restanti, con esito positivo della commissione edilizia.
L’appello è pertanto accolto e, in riforma della sentenza, il ricorso di primo grado è respinto, con condanna della parte appellata alle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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