Interferenze radio e istruttoria inadeguata del Ministero (Cons. Stato n. 9588 del 29.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’atto con cui il Ministero intima all’emittente di ridurre la potenza degli impianti e preannuncia la disattivazione in caso di inottemperanza ha natura provvedimentale ed è immediatamente lesivo, perché impone un facere pregiudizievole al privato. Il provvedimento che si fonda sulla sola segnalazione dell’autorità straniera in materia di interferenze radioelettriche è illegittimo per difetto di istruttoria. L’art. 6 della legge n. 241 del 1990 impone all’amministrazione di accertare d’ufficio i fatti posti a base della decisione, di sottoporre le risultanze al contraddittorio infraprocedimentale e di darne conto nella motivazione. L’assenza di accordi bilaterali con lo Stato estero non esonera dal richiedere collaborazione istituzionale e documentale.
Il Fatto
L’associazione titolare di una concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale impugnava la diffida con cui l’Ispettorato territoriale le intimava di produrre un progetto di variazione del sistema radiante e di ridurre entro cinque giorni la potenza di due impianti, operanti sulla frequenza 102,500 MHz, per eliminare le interferenze segnalate dall’amministrazione maltese sulla frequenza 102,600 MHz, con avvertenza di disattivazione temporanea in caso di inottemperanza.
Il TAR Lazio, Sezione Prima, respingeva la censura sul difetto di competenza, assorbiva i motivi sulla mancata comunicazione di avvio e sul difetto di motivazione, e accoglieva il ricorso per difetto di istruttoria. Il Ministero appellava deducendo l’inammissibilità del ricorso, per natura endoprocedimentale dell’atto, e l’omessa considerazione degli esiti dell’istruttoria disposta in primo grado.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. Il Collegio valorizza il contenuto testuale dell’atto: l’invito a produrre un progetto, l’intimazione a ridurre la potenza entro cinque giorni e il preannuncio dell’ordinanza di disattivazione. Da tali elementi emerge la natura provvedimentale e l’immediata lesività dell’atto, che impone al privato un facere per lui pregiudizievole e anticipa le conseguenze dell’inottemperanza.
Anche il secondo motivo è infondato. Il provvedimento si fondava sulla circostanza dichiarata che l’amministrazione maltese si era detta interferita e su “verifiche condotte agli atti”, delle quali però non veniva data alcuna indicazione. L’emittente ne lamentava l’inconsistenza e l’assenza di contraddittorio. Il Ministero non aveva acquisito dall’autorità estera la documentazione attestante gli accertamenti compiuti, né aveva verificato direttamente i fatti.
Ne deriva la compromissione del principio di adeguatezza e completezza dell’istruttoria codificato nell’art. 6 della legge n. 241 del 1990. La norma non impedisce che la decisione si basi su elementi introdotti dagli interessati o desunti da altre fonti, ma impone un’autonoma valutazione sulla veridicità dei fatti, il contraddittorio infraprocedimentale e la relativa motivazione. Il Collegio richiama, per un procedimento analogo, Cons. St., sez. VI, 26 aprile 2023, n. 4214.
Le deduzioni del Ministero sull’impossibilità di svolgere l’istruttoria non convincono. Il rifiuto di collaborazione dell’emittente non eliminava il difetto di istruttoria: in tal caso il Ministero avrebbe potuto procedere in via unilaterale, attivando i propri poteri ispettivi. Quanto agli accertamenti in territorio maltese, l’assenza di accordi bilaterali non escludeva la richiesta di documentazione o di collaborazione istituzionale allo Stato estero. Gli accertamenti dell’autorità maltese del 23 dicembre 2021 sono inoltre successivi al provvedimento e privi di relazione illustrativa.
Quanto alle doglianze sulla mancata comunicazione di avvio, assorbite in primo grado e riproposte solo con la memoria, il Collegio le dichiara inammissibili perché non devolute nei termini dell’art. 101, comma 2, c.p.a.. L’appello è rigettato, con condanna del Ministero alle spese del grado.
Nota della Redazione
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