Rinuncia al corso allievi finanzieri e proscioglimento dalla ferma irrilevanti (TAR Puglia n. 1208 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di reclutamento e addestramento del personale della Guardia di finanza non trovano applicazione le disposizioni generali sullo stato giuridico dei volontari in ferma prefissata, ma le norme speciali del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199, il bando di concorso e le circolari richiamate. Ai sensi dell’art. 23, comma 4, del bando, le rinunce alla convocazione e alla frequenza del corso di formazione presentate da candidati regolarmente convocati divengono irrevocabili nel momento in cui vengono prese in carico al protocollo del Centro di reclutamento o del Reparto d’istruzione. Il proscioglimento dalla ferma disposto dal Comandante della Scuola costituisce conseguenza diretta dell’istanza di rinuncia, il cui tenore letterale è inequivoco e non lascia spazio a interpretazioni difformi. Le censure di travisamento, sviamento e incompetenza formulate sul presupposto dell’applicabilità della disciplina generale sono pertanto infondate.
Il Fatto
Il ricorrente, volontario in ferma prefissata dell’Esercito, partecipava al concorso per il reclutamento di allievi finanzieri della Guardia di finanza e si collocava in posizione utile di graduatoria, risultando vincitore. Con avviso del 30 dicembre 2024 veniva convocato presso la Scuola allievi finanzieri di Bari per l’avvio del corso e, in data 21 gennaio 2025, sottoscriveva l’atto di arruolamento.
Il giorno successivo presentava un’istanza di rinuncia al corso e contestuale proscioglimento dalla ferma, chiedendo il rinvio dalla frequenza del corso per sopravvenute esigenze di carattere personale e familiare. Con determina del 22 gennaio 2025 il Comandante della Scuola disponeva il proscioglimento dalla ferma a decorrere dalla stessa data, con messa a disposizione del competente Centro documentale. Il ricorrente impugnava tale provvedimento e il Foglio di via, sostenendo di aver inteso soltanto differire la frequenza del corso a quello successivo e lamentando il travisamento della propria istanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso infondato e può prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità per mancata notifica al controinteressato, individuato nel candidato ammesso al corso per scorrimento di graduatoria.
Il percorso argomentativo muove dal rilievo che i richiami del ricorrente alla direttiva sullo stato giuridico dei volontari in ferma prefissata sono inconferenti. Nel caso di specie trovano applicazione le specifiche disposizioni del d.lgs. n. 199/1995 e, in particolare, gli articoli 5 e seguenti, oltre alle previsioni del bando e alle circolari di settore. Viene così in rilievo l’art. 23, comma 4, del bando, che sancisce l’irrevocabilità delle rinunce alla convocazione e alla frequenza del corso una volta prese in carico dal Reparto d’istruzione.
Su questa base il Tribunale esamina la formulazione dell’istanza sottoscritta dal ricorrente e la ritiene inequivoca: reca in oggetto la rinuncia al corso e il contestuale proscioglimento dalla ferma, senza alcun cenno al rinvio alla frequenza di un corso successivo. Il termine rinvio, come chiarito dall’Amministrazione, designa il trasferimento dell’allievo al Centro documentale e il consequenziale proscioglimento dalla ferma volontaria, e non un differimento della frequenza formativa.
Il Collegio reputa quindi indifferente il motivo allegato nell’istanza, consistente in esigenze personali e familiari peraltro generiche, e osserva come tale motivazione risulti smentita dalla nota del Comandante della Compagnia allievi finanzieri, che riferisce di una decisione motivata informalmente dall’intolleranza alle regole della caserma. Su queste premesse tutte le censure dedotte con il motivo unico, compresa quella di incompetenza del Comandante della Scuola, restano destituite di fondamento, perché fondate sull’erroneo richiamo a disciplina inapplicabile. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese del giudizio per giusti motivi.
Nota della Redazione
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