Preferenza per aree pubbliche non vieta installazione in area privata (TAR Emilia-Romagna n. 966 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La previsione del Regolamento comunale che, ai fini della localizzazione delle stazioni radio base, privilegia le aree di proprietà pubblica esprime una mera preferenza e non un divieto di installazione su area privata. Le SRB, in quanto assimilate ex lege alle opere di urbanizzazione primaria, sono tendenzialmente compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica, sicché l’assenza di uno specifico richiamo nelle disposizioni di sottozona non integra ragione ostativa. La valutazione di compatibilità paesaggistica spetta istituzionalmente alla Soprintendenza e il parere favorevole, ancorché con prescrizioni, non consente al Comune di fondare il diniego su un preteso contrasto con il vincolo. Il diniego che si discosti da tali coordinate è illegittimo per eccesso di potere e difetto di istruttoria.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore di telefonia mobile, ha presentato al Comune istanza ex artt. 44-49 d.lgs. n. 259/2003 per realizzare una stazione radio base su area di proprietà privata in zona classificata E3. L’Ente ha negato l’autorizzazione con provvedimento del 24 luglio 2023, adducendo tre ragioni: il vincolo paesaggistico derivante dalla fascia dei 150 metri dai corsi d’acqua, l’insufficienza delle opere di mitigazione e, in subordine, la preferenza regolamentare per le aree pubbliche.
La società ha impugnato il diniego e gli atti presupposti, comprese le disposizioni del Regolamento Impianti. Respinta la domanda cautelare in primo grado, il Consiglio di Stato l’ha accolta, disponendo il riesame dell’istanza sotto il profilo paesaggistico. Il Comune ha quindi convocato una conferenza di servizi decisoria: ARPAE e Soprintendenza si sono espresse favorevolmente, il Settore Urbanistica del Comune in senso contrario. La determinazione conclusiva, di segno negativo, è stata impugnata con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara anzitutto improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.: il nuovo diniego è atto di conferma propria, adottato all’esito di una rinnovata istruttoria, e l’interesse si è ormai spostato sui motivi aggiunti.
Nel merito il ricorso è fondato. Quanto alla localizzazione, l’art. 3, comma 2, del Regolamento si limita a stabilire che «si privilegiano le aree i siti di proprietà pubblica». La norma esprime una semplice preferenza e non pone alcun divieto di insediamento in area privata: la scelta dell’area privata non è dunque ostativa al rilascio dei titoli.
Analogo ragionamento vale per la sottozona E3. L’art. 16, comma 1, del Regolamento vieta le SRB in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, nelle zone di parco classificate A, nelle riserve naturali e sugli edifici di valore storico-architettonico: l’area in questione non rientra in nessuna di tali categorie. Il richiamo all’Allegato A e al vincolo urbanistico non regge, perché l’art. 5.1.4. delle N.T.A. del P.R.G. ammette in tutte le zone agricole, comprese le E3, interventi di nuova costruzione di impianti di trasmissione via etere. Il silenzio dell’art. 5.1.13 non equivale a divieto: le SRB, assimilate ex lege alle opere di urbanizzazione primaria, sono tendenzialmente compatibili con ogni destinazione urbanistica, come affermato dal TAR Sicilia-Palermo, Sez. V, n. 1175/2024.
Sul profilo paesaggistico, la Corte rileva che la valutazione è stata effettuata dall’organo istituzionalmente competente, la Soprintendenza, che si è espressa favorevolmente con prescrizioni. Il Comune doveva tenerne conto: anche sotto questo profilo non sussistono ragioni impeditive.
Assorbito il quarto motivo, il ricorso per motivi aggiunti è accolto e gli atti impugnati sono annullati, con condanna del Comune alle spese, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori, e compensazione con il Ministero della Cultura, costituitosi con comparsa di mera forma.
Nota della Redazione
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