Rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e condanna alle spese (TAR Emilia-Romagna n. 969 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso dichiarata dalla parte per sopravvenuta carenza di interesse determina l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lettera c), e 84 c.p.a., senza necessità di esaminare nel merito le censure proposte. La declaratoria di estinzione non preclude al giudice la regolazione delle spese, che seguono il criterio della soccombenza formale. La parte ricorrente che rinunci è tenuta al pagamento delle spese di lite quando l’amministrazione resistente si sia dovuta costituire in giudizio, abbia depositato gli atti e sostenuto i relativi costi legali. La richiesta dell’amministrazione di liquidazione delle spese ex art. 84, comma 2, c.p.a. è fondata e va accolta nell’importo liquidato in dispositivo.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava, con ricorso notificato il 10 luglio 2023, l’ordinanza emessa dal Responsabile SUAP del Comune di San Giovanni in Persiceto, con la quale era stato disposto il divieto di prosecuzione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, di commercio di vicinato e di gestione di un impianto di distribuzione carburanti, esercitate in forza di titoli abilitativi acquisiti per subingresso.

Il provvedimento impugnato muoveva dall’interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Bologna nei confronti della società dante causa e dal conseguente divieto di prosecuzione disposto dal Comune nei confronti di quest’ultima. Da qui l’assenza dei titoli abilitativi in capo alla ricorrente e il provvedimento di divieto nei suoi confronti. La domanda cautelare era respinta con ordinanza del 3 agosto 2023.

La Motivazione della Corte

Nelle more del giudizio, gli atti presupposti — l’interdittiva antimafia e il divieto di prosecuzione adottato nei confronti della società dante causa — erano stati ritenuti legittimi da questo Tribunale, con rigetto dei relativi ricorsi. Il Comune ha presentato istanza di prelievo il 30 agosto 2024, rappresentando il sopravvenuto assetto.

Con atto notificato il 6 novembre 2024 e depositato l’11 dicembre 2024, la società ha dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio e l’integrale compensazione delle spese.

Il Collegio ha preso atto della dichiarata volontà della parte e ha dichiarato l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia, ai sensi degli artt. 35, comma 2, lettera c), e 84 c.p.a. La rinuncia, in quanto atto dispositivo della parte, non richiede l’esame nel merito delle censure di violazione di legge e di eccesso di potere originariamente proposte.

Sulla regolazione delle spese, il Tribunale ha rilevato che il Comune si è dovuto costituire in giudizio, ha depositato gli atti successivi e ha predisposto l’istanza di prelievo, sostenendo i relativi costi legali, ritualmente autorizzati in bilancio. La richiesta di liquidazione avanzata dall’amministrazione ex art. 84, comma 2, c.p.a. è stata pertanto accolta, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 2.000,00 oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, se dovuti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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