Tempio crematorio in area cimiteriale conforme al PUC senza variante né VAS (TAR Liguria n. 501 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il tempio crematorio costituisce costruzione accessoria che, ai sensi dell’art. 78 d.P.R. n. 285/1990, deve essere realizzata entro il recinto cimiteriale; ove l’area sia già destinata dal PUC al sistema dei servizi pubblici (SIS-S), l’intervento è conforme allo strumento urbanistico e non richiede variante, con conseguente esclusione dell’assoggettamento a VAS, che riguarda solo piani e programmi e non singoli progetti, tanto più se conformi a piani già sottoposti a VAS. L’assimilazione dell’impianto crematorio a quello di smaltimento di rifiuti ai fini della VIA è una forzatura giuridica e, in ogni caso, difetta il requisito quantitativo della capacità superiore a 10 t/giorno previsto dall’allegato IV, parte seconda, lett. r), d.lgs. n. 152/2006. Le censure di carattere meramente procedimentale sulla mancata concentrazione in un’unica conferenza di servizi o sul mancato coinvolgimento del SUAP sono inammissibili per difetto di interesse, operando tali istituti nell’interesse alla speditezza del procedimento facente capo al gestore. Il piano regionale di coordinamento dei crematori, non ancora approvato al momento dell’adozione dell’atto, non costituisce parametro di legittimità in virtù del principio tempus regit actum.

Il Fatto

Italia Nostra, associazione riconosciuta ai sensi degli artt. 13 e 18 legge n. 349/1986, impugnava dapprima con ricorso straordinario al Capo dello Stato e poi in sede giurisdizionale gli atti del procedimento di project financing per la costruzione e gestione di un tempio crematorio presso il cimitero monumentale di Staglieno. L’intervento riguarda un’area di circa 3.414 mq all’interno dei campi di inumazione 56 e 57, dismessi, con un fabbricato di circa 745 mq su un unico piano.

La ricorrente censurava, con ventisei motivi e successivi motivi aggiunti, la determinazione di conclusione della conferenza di servizi, l’approvazione del progetto definitivo ed esecutivo e l’autorizzazione unica ambientale rilasciata dalla Città Metropolitana, deducendo la necessità di variante al PUC, di VAS e di VIA, l’illegittima separazione dei procedimenti, la violazione della disciplina regionale sui crematori e del regolamento di polizia mortuaria, nonché vizi dei pareri tecnici e della classificazione del piano di bacino.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo rilevando che il PUC di Genova include i cimiteri nel sistema dei servizi pubblici SIS-S e che i crematori devono essere costruiti entro i recinti cimiteriali secondo l’art. 78 d.P.R. n. 285/1990; ne deriva la piena conformità del progetto allo strumento urbanistico e l’inutilità di alcuna variante. Richiamando il precedente del T.R.G.A. Trento n. 181 del 2012, il Tribunale afferma che in area già destinata a cimitero possono localizzarsi tutte le attività corrispondenti alla funzione tipica, comprese le strutture accessorie. L’assoggettamento a VAS concerne solo piani e programmi, non singoli progetti (Cons. Stato n. 4351 del 2022).

Quanto alla VIA, la pretesa assimilazione a un impianto di smaltimento di rifiuti è giudicata forzatura giuridica: l’allegato IV, lett. r), d.lgs. n. 152/2006 richiede una capacità superiore a 10 t/giorno, requisito che la ricorrente non ha neppure dedotto.

Le censure sulla mancata concentrazione procedimentale e sul ruolo del SUAP sono dichiarate inammissibili per difetto di interesse, poiché la semplificazione opera a favore del gestore e la ricorrente avrebbe dovuto dolersi di un interesse sostanziale trascurato. Nel merito, la messa in esercizio era già subordinata al rilascio dell’AUA, poi intervenuta.

Sul piano regionale dei crematori, non ancora approvato al momento dell’atto impugnato, opera il principio tempus regit actum: la valutazione dell’interesse pubblico resta del Comune, che aveva qualificato l’opera di priorità massima. Il settimo e l’ottavo motivo sono respinti perché le norme sul piano regolatore cimiteriale disciplinano costruzione e ampliamento dei cimiteri, non i crematori; le censure sul piano di bacino sono inammissibili (atto non impugnato) o infondate, essendo l’area esterna alle zone Pg4-Pg3a e confermata l’idoneità geologica da perizia tecnica.

Il Collegio esclude poi la violazione dell’art. 97 d.P.R. n. 285/1990, che concerne la diversa destinazione del terreno cimiteriale dismesso, e ritiene adeguato il parere della Soprintendenza, censurabile solo se incoerente o irragionevole (Cons. Stato n. 1903 del 2020). La validazione ex art. 26 d.lgs. n. 50/2016 si esaurisce nell’accertamento di conformità al progetto definitivo. Il ricorso è quindi respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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