Tempio crematorio conforme al PUC e non soggetto a VAS o VIA (TAR Liguria n. 500 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il tempio crematorio realizzato entro il recinto di un cimitero in esercizio costituisce costruzione accessoria conforme alla destinazione urbanistica cimiteriale e non richiede alcuna variante al PUC, né la sottoposizione a VAS, che riguarda solo piani e programmi. L’impianto di cremazione non è assimilabile agli impianti di smaltimento di rifiuti urbani ai fini della VIA in assenza del requisito quantitativo della capacità superiore a 10 t/giorno previsto dall’art. 7, lett. r), allegato IV, parte II, d.lgs. n. 152/2006. La concentrazione procedimentale tra istanza edilizia e autorizzazione ambientale è prevista nell’interesse del gestore, sicché il terzo non ha interesse a dolersi della sua mancata attuazione se nessun interesse sostanziale è stato trascurato. Il piano regionale di coordinamento dei crematori, sopravvenuto all’approvazione del progetto, non è parametro di legittimità di questo per il principio tempus regit actum.

Il Fatto

Un’associazione ambientalista impugnava davanti al TAR Liguria gli atti con cui il Comune di Genova aveva concluso positivamente la conferenza di servizi per la costruzione di un tempio crematorio presso il Cimitero Monumentale di Staglieno, in regime di project financing ai sensi dell’art. 183, comma 15, d.lgs. n. 50/2016. Con quattro successivi atti di motivi aggiunti estendeva l’impugnazione all’approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, all’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Città Metropolitana e al piano regionale di coordinamento dei crematori.

La ricorrente deduceva, tra l’altro, la necessità di una variante al PUC soggetta a VAS, l’assimilazione dell’impianto agli inceneritori ai fini della VIA, la mancata concentrazione dei procedimenti, il difetto di programmazione regionale e i profili geomorfologici e paesaggistici. Interveniva ad adiuvandum un comitato di cittadini.

La Motivazione della Corte

Il collegio dichiara anzitutto inammissibile l’intervento ad adiuvandum, richiamando l’art. 28 c.p.a. e la giurisprudenza secondo cui l’intervento adesivo dipendente presuppone l’alterità dell’interesse rispetto a quello azionato in via principale. L’interesse del comitato è sovrapponibile a quello della ricorrente e non ad essa subordinato, con elusione del termine di impugnazione.

Nel merito, il ricorso è infondato. Quanto alla pretesa variante al PUC, il piano include i cimiteri nel sistema dei servizi pubblici e la costruzione dei crematori è consentita dall’art. 78 d.P.R. n. 285/1990 entro i recinti cimiteriali: ne deriva la conformità del progetto allo strumento urbanistico. L’art. 6 d.lgs. n. 152/2006 sottopone a VAS solo piani e programmi, non singoli progetti.

Parimenti infondata è l’assimilazione agli inceneritori: anche ammessa sul piano qualitativo, resta che la ricorrente non ha dedotto il superamento della soglia quantitativa di 10 t/giorno richiesta dall’allegato IV, parte II, d.lgs. n. 152/2006. Le censure sulla mancata concentrazione procedimentale sono inammissibili per difetto di interesse, poiché la semplificazione opera a vantaggio del gestore; nel merito, la determinazione conclusiva subordinava espressamente la messa in esercizio all’autorizzazione alle emissioni ex art. 269 d.lgs. n. 152/2006, poi rilasciata.

Sul piano regionale dei crematori, il collegio applica il principio tempus regit actum: all’adozione degli atti impugnati il piano non era approvato e non poteva costituire parametro di legittimità. L’impugnazione del piano sopravvenuto è inammissibile per difetto di interesse attuale, concernendo solo attività future.

Le censure sul piano regolatore cimiteriale e sul divieto di riuso prima di quindici anni dall’ultima inumazione sono respinte: le prime riguardano la costruzione dei cimiteri, non dei crematori; il secondo concerne il terreno cimiteriale dismesso, non un fabbricato accessorio in cimitero in esercizio. Il parere della Soprintendenza rientra nella discrezionalità tecnica e non è sindacabile se non per manifesta incoerenza, non dedotta. Il ricorso e i motivi aggiunti sono rigettati, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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