Tenda da sole in centro storico: decoro da motivare in concreto (TAR Campania n. 5770 del 13.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di inserimento di nuovi elementi che compromettano il decoro architettonico degli stabili siti nei centri storici, posto dall’art. 49, comma 22, della legge regionale Campania n. 16/2004, non opera in forza di presunzione per la mera collocazione dell’opera su un edificio del centro storico. La tenda da sole retrattile, non compresa nell’elenco nominativo degli apparecchi vietati, ricade nella fattispecie residuale e richiede una valutazione caso per caso dell’effettivo pregiudizio al decoro. Il giudizio tecnico-discrezionale deve tenere conto della qualificazione legislativa del manufatto come edilizia libera, espressa dal D.M. 2 marzo 2018 e dall’art. 6, comma 1, lett. b-ter), d.P.R. n. 380/2001, senza che ciò escluda prescrizioni regionali ulteriori. Il punto di equilibrio va esplicitato nella motivazione, mediante la puntuale indicazione delle caratteristiche dell’intervento concretamente idonee a compromettere il decoro in quel contesto.
Il Fatto
Il Comune di Napoli ha adottato un’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi avente ad oggetto una tenda da sole a braccio, con supporto metallico, completamente retrattile, di dimensioni contenute, installata sulla facciata di un immobile sito nel centro storico. Il provvedimento richiama l’art. 49, comma 22, della legge regionale Campania n. 16/2004 e la circostanza che l’edificio ricada in zona A, disciplinata dalle norme di attuazione della variante per il centro storico.
La società proprietaria e la direttrice dell’esercizio hanno impugnato l’atto davanti al TAR Campania, contestando la sussistenza del presupposto del decoro architettonico. Nel corso del giudizio il Comune ha depositato una nota del servizio antiabusivismo con cui ha aggiunto un ulteriore presupposto, costituito dall’attivazione di una procedura concessoria in base al regolamento comunale sul canone patrimoniale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esclude anzitutto che il rilievo introdotto dalla nota del servizio antiabusivismo possa sostenere l’atto. Si tratta di motivazione postuma, non ammessa a tutela del diritto di difesa e del principio dispositivo, come ribadito da Cons. Stato, sez. V, n. 3632 del 2025. La legittimità dell’ordine va quindi scrutinata solo alla luce dei presupposti esistenti al momento dell’adozione.
Passando al merito, il TAR interpreta l’art. 49, comma 22, secondo il canone letterale dell’art. 12 disp. att. c.c. e la lettura fatta propria da Cass. Civ. Sez. I, ord. n. 8896 del 2025. La disposizione distingue due fattispecie: la prima relativa a specifiche apparecchiature espressamente individuate; la seconda, residuale, riferita all’inserimento di ulteriori elementi, il cui divieto è subordinato alla concreta compromissione del decoro architettonico. Le tende da sole, non comprese nell’elencazione nominativa, possono ricadere solo nella seconda, che richiede una verifica caso per caso.
La lettura funzionale conferma l’esito: la norma è inserita nella legge regionale dedicata alla valorizzazione dei centri storici e non introduce nuove categorie di interventi edilizi né modifica il regime abilitativo. Il giudizio tecnico-discrezionale sul decoro, tuttavia, non può ignorare la qualificazione legislativa del manufatto. La tassonomia degli interventi edilizi esprime una valutazione del legislatore nazionale, riservata a questo nel riparto dell’art. 117, comma 3, Cost., come ricordato da Corte cost. n. 119 del 2024.
Le tende da sole rientrano pacificamente nell’edilizia libera: lo prevede il D.M. 2 marzo 2018, voce n. 50, applicabile ratione temporis, e lo conferma la lett. b-ter) introdotta nell’art. 6, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 dal decreto-legge n. 69/2024. La mera installazione di una tenda retrattile, priva di attitudine a una stabile trasformazione edilizia, non costituisce di per sé intervento impattante. Resta ferma la possibilità per il legislatore regionale di imporre prescrizioni ulteriori, ma il principio di coerenza del sistema impone all’amministrazione di verificare i presupposti della singola prescrizione, senza presumere il pregiudizio dal solo fatto che l’elemento sia collocato su un edificio del centro storico.
La nozione di decoro architettonico, richiamata la giurisprudenza civile di Cass. civ., II Sez., n. 12854 del 2025, non coincide con l’immutabilità dell’aspetto esteriore, ma con l’armonia delle linee e delle strutture, la cui alterazione deve essere concretamente apprezzabile e resa intellegibile con congrua motivazione. In una fattispecie analoga la Sezione aveva già escluso il pregiudizio valorizzando la retrattilità e la durata dell’incidenza (TAR Campania, sez. IV, n. 983 del 2024). Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dell’atto e condanna del Comune alle spese.
Nota della Redazione
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