Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e soccombenza virtuale nel sostegno scolastico (TAR Campania n. 5771 del 13.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il P.E.I. che assegna un monte ore di sostegno insufficiente rispetto alla gravità dell’handicap diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando l’Amministrazione abbia eseguito l’ordinanza cautelare di accoglimento, riconoscendo l’assegnazione richiesta. In tal caso il ricorrente non può ottenere, dall’eventuale accoglimento nel merito, alcuna utilità ulteriore, neppure di carattere strumentale o morale. La declaratoria di improcedibilità non preclude la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, che impone di porre a carico dell’Amministrazione le spese del giudizio quando la pretesa azionata risulti fondata e sia stata soddisfatta solo per effetto dell’esecuzione dell’arresto cautelare. Il giudice amministrativo non può inoltre pronunciarsi su poteri amministrativi pertinenti ad anni scolastici successivi e non ancora esercitati, con la conseguenza che la controversia resta circoscritta all’anno scolastico oggetto di causa.
Il Fatto
I ricorrenti, esercenti la responsabilità genitoriale su una minore con handicap ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992 e stato di invalidità con indennità di accompagnamento, impugnavano il provvedimento del dirigente scolastico del 12.09.2025, il P.E.I. 2024-2025 e il verbale G.L.O. del 29.05.2025, lamentando l’assegnazione di sole 18 ore settimanali di sostegno didattico rispetto alle 30 ore di frequenza scolastica richieste.
La Sezione, con ordinanza n. 2795 del 10.11.2025, accoglieva la domanda cautelare, ordinando il riesame dei provvedimenti impugnati e la riformulazione del P.E.I. per l’anno scolastico 2025/2026, con assegnazione di un numero di ore coerente con gli elementi valutativi emersi. Nel corso del giudizio i ricorrenti depositavano note conclusive, rappresentando l’avvenuta esecuzione dell’ordinanza e l’assegnazione di 30 ore di sostegno a partire dal 17.11.2025, e chiedevano quindi dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, con condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che l’Amministrazione ha documentato l’esecuzione dell’arresto cautelare, con riconoscimento alla minore delle ore di sostegno reclamate. Da qui la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse: l’accoglimento del ricorso nel merito non potrebbe arrecare ai ricorrenti alcuna utilità ulteriore, neppure di ordine strumentale o morale.
Il Tribunale precisa che la controversia resta circoscritta all’anno scolastico 2025-2026, ormai decorso. Non può quindi trovare seguito la domanda, contenuta nell’atto introduttivo, di accertare e dichiarare il diritto della minore a un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato alle sue patologie, previa valutazione da effettuarsi anno per anno in sede di P.E.I.. Il giudice amministrativo non può pronunciarsi, a tacer d’altro, su poteri amministrativi pertinenti ad anni scolastici successivi e non ancora esercitati.
La declaratoria di improcedibilità non travolge però il regolamento delle spese. Il Collegio applica il criterio della soccombenza virtuale e condanna in solido le Amministrazioni scolastiche resistenti e intimate al pagamento, in favore dei ricorrenti, di spese e compensi liquidati in € 1.000,00, oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore antistatario ex art. 93 c.p.c. e richiamo dell’art. 73 c.p.c.
La soluzione riposa su una considerazione sostanziale: la pretesa dei ricorrenti era fondata e ha trovato soddisfazione solo grazie all’ordinanza cautelare. L’esecuzione spontanea dell’arresto cautelare, pur determinando la cessazione della materia del contendere sul piano processuale, non vale a trasferire sul ricorrente il costo di un giudizio che l’Amministrazione avrebbe potuto evitare con un corretto esercizio del potere di programmazione del sostegno.
Il dispositivo dichiara pertanto il ricorso improcedibile e dispone la condanna alle spese, con esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa e oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Nota della Redazione
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