Tenda rigida o tettoia: la qualificazione del manufatto decide il condono paesaggistico (TAR Abruzzo n. 364 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La qualificazione del manufatto condiziona la sua condonabilità paesaggistica: la tenda è una copertura in tessuto o materiale plastico, facilmente amovibile e integralmente retraibile, mentre la tettoia, realizzata con pannelli e pilastrini, è struttura fissa non sanabile ai sensi dell’art. 32, comma 26, lett. a), legge n. 326/2003. Il nuovo procedimento avviato su istanza del privato, concluso con autonoma istruttoria e nuovo diniego che non richiama la precedente determinazione, non integra acquiescenza e rende ammissibile l’impugnazione. La mancata indicazione dell’autorità cui ricorrere e l’omesso preavviso di rigetto non inficiano il provvedimento quando il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso. La censura di disparità di trattamento è infondata se priva di un concreto termine di paragone, in materia di potere vincolato.

Il Fatto

Il dante causa della ricorrente aveva chiesto nel 2004 il condono edilizio di una struttura descritta come tenda amovibile a servizio di una sala giochi, e nel 2014 l’accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004. Quell’istanza venne respinta con provvedimento comunale che qualificava l’opera come tettoia, non condonabile secondo il parere della Soprintendenza; l’atto non fu impugnato.

Nel 2019 la ricorrente ha presentato una nuova istanza di autorizzazione paesaggistica, chiedendo la definizione del medesimo illecito. All’esito di un sopralluogo e del parere endoprocedimentale della Soprintendenza, la Commissione del Paesaggio ha rigettato l’istanza, confermando la natura di tettoia del manufatto. La ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Abruzzo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità del Comune. L’identità dell’oggetto rispetto all’istanza del 2014 non determina acquiescenza: il Comune, anziché richiamare il precedente diniego, ha avviato una nuova istruttoria e adottato un’autonoma determinazione, che non conferma né modifica quella anteriore. La nuova domanda ha quindi dato luogo a un procedimento autonomo, cui la ricorrente era legittimata a reagire.

La relazione di sopralluogo, pur non impugnata in via autonoma, è richiamata tra gli atti presupposti e allegata al diniego, e resta così assoggettata al sindacato del giudice. Nel merito, il ricorso è infondato.

Sul primo motivo, la mancata indicazione dell’autorità cui ricorrere non ha arrecato alcun pregiudizio, avendo la ricorrente proposto il ricorso. Sul secondo, il difetto di preavviso di rigetto è irrilevante ai sensi dell’art. 21-octies legge n. 241/1990, nel testo vigente nel 2019: accertata la natura di tettoia, nessun diverso esito era possibile.

La censura sulla qualificazione del manufatto è respinta. Il Collegio richiama la giurisprudenza sulla pergotenda — Cons. Stato, Sez. VI, n. 9332/2024 e TAR Liguria, Sez. II, n. 571/2021 — secondo cui la tenda deve essere in tessuto o plastica e integralmente retraibile. Il manufatto in esame, con pannello sandwich e pilastrini di acciaio, è invece tettoia, come riconosciuto dallo stesso progettista.

Il parere della Soprintendenza del 2019 non è favorevole, ma rimette al Comune la classificazione, da cui dipende l’esito. Il parere istruttorio del 2014 risulta superato dalla successiva determinazione di diniego. Infine, la disparità di trattamento è dedotta senza alcun concreto termine di paragone, in un ambito di potere vincolato. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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