Nessun diritto all’erogazione della terapia ABA senza previa valutazione dell’ASL (TAR Lazio n. 15079 del 21.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’inclusione dei programmi comportamentali basati sulla metodologia ABA tra le prestazioni erogabili nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza non attribuisce all’assistito un diritto soggettivo perfetto a ottenere sempre e comunque quella specifica metodica a carico del Servizio sanitario regionale. La predisposizione del percorso terapeutico costituisce il risultato di un procedimento valutativo rimesso alle competenti strutture sanitarie, chiamate a individuare, sulla base delle condizioni cliniche e delle evidenze scientifiche, il programma più appropriato nel caso concreto. Il diritto alla salute trova attuazione nella presa in carico dell’assistito e nel piano terapeutico individualizzato, non nel potere del privato di imporre una metodologia terapeutica. Ne consegue che il rimborso dei costi di una terapia avviata privatamente presuppone la dimostrazione che l’Amministrazione abbia illegittimamente negato o omesso una prestazione previamente richiesta secondo le forme previste dall’ordinamento.

Il Fatto

La ricorrente, esercente la responsabilità genitoriale su un minore affetto da disturbo dello spettro autistico, ha chiesto l’accertamento del diritto del figlio alla fruizione del trattamento riabilitativo ABA nella misura di 20 ore settimanali per 48 mesi a carico dell’ASL Roma 6, oltre alla condanna dell’Azienda al rimborso di euro 12.723,44 per le spese sostenute negli anni 2021-2022 presso una struttura privata.

L’Amministrazione non si è costituita. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza di smaltimento dell’11 settembre 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i cinque motivi, incentrati sulla violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 833/1978, dell’art. 1, comma 7, d.lgs. n. 502/1992, delle linee guida nazionali aggiornate dalla legge n. 134/2015, delle linee di indirizzo regionali e dei principi di correttezza e buona fede. Il quadro normativo conferma che il Servizio sanitario garantisce le prestazioni con evidenze scientifiche di significativo beneficio, e che l’art. 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 assicura alle persone con disturbo dello spettro autistico diagnosi, cura e trattamento individualizzato.

La Corte riconosce che i programmi ABA possono rientrare tra le prestazioni erogabili nei livelli essenziali di assistenza, richiamando TAR Lazio, Sez. III Quater, n. 1119 del 2026. Da ciò tuttavia non discende un diritto incondizionato alla specifica metodica: come chiarito da Cons. Stato, Sez. III, n. 6785 del 2024, il percorso terapeutico è frutto di un procedimento valutativo riservato alle strutture sanitarie, che lo individuano in base alle condizioni cliniche e alle evidenze disponibili.

Nel merito, dagli atti non emerge che i ricorrenti abbiano previamente chiesto all’ASL la rivalutazione del percorso terapeutico in essere e l’adozione di un nuovo piano fondato sul metodo ABA. La diffida del 28 aprile 2022 si limita a chiedere l’accollo dei costi di una terapia già avviata privatamente, senza riferimento a istanze precedenti. L’Azienda, con nota dell’8 giugno 2022, ha attestato la presa in carico del minore sin dal 2018 presso il servizio TSMREE, con percorso ispirato al modello Denver, e ha manifestato disponibilità a un programma comprendente la terapia ABA presso centri accreditati. La replica del 6 settembre 2022 non ha allegato richieste rimaste inevase.

Manca dunque alcun provvedimento di diniego e alcuna determinazione negativa adottata all’esito di un procedimento di rivalutazione. Accogliere la domanda imporrebbe al giudice una valutazione diretta sull’appropriatezza clinica del trattamento, in assenza del previo esercizio delle competenze tecnico-valutative demandate all’Azienda e del relativo piano terapeutico individualizzato. Per le stesse ragioni la Corte esclude il rimborso: senza la prova di un illegittimo diniego di una prestazione previamente richiesta, non sussistono i presupposti per porre a carico del Servizio sanitario i costi di un percorso scelto autonomamente. Il ricorso è pertanto respinto, con nulla sulle spese per la mancata costituzione dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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