Cittadinanza: la riabilitazione impone valutazione globale della condotta (Cons. Stato n. 3330 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992, l’Amministrazione gode di ampio potere discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo quanto a logicità, proporzionalità, sufficienza dell’istruttoria e travisamento dei fatti. La valutazione di meritevolezza deve fondarsi su un giudizio globale sulla personalità e sulla condotta di vita dell’interessato, considerando la condizione lavorativa, economica, familiare e l’irreprensibilità della condotta. Il diniego non può fondarsi sulla sola condanna, ritenuta di per sé sintomo di inaffidabilità, quando questa sia risalente nel tempo e seguita da riabilitazione e da una condotta di vita di segno opposto. La mancata dichiarazione dei precedenti nell’istanza può costituire errore scusabile quando il certificato del casellario non li menzioni e la riabilitazione sia intervenuta.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, presentava nel 2015 domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992. Il Ministero dell’Interno respingeva l’istanza nel 2019, valorizzando due condanne penali risalenti agli anni 1999 e 2001-2002, non dichiarate nella domanda.

Il TAR Lazio respingeva il ricorso, ritenendo recessiva l’integrazione socio-economica rispetto alla gravità dei reati e applicando l’art. 6, comma 3, legge n. 91/1992 solo alle ipotesi di cittadinanza per matrimonio. Lo straniero ha proposto appello, deducendo difetto di motivazione e di istruttoria e rilevando l’intervenuta riabilitazione nel 2010, il permesso di lungo-soggiorno, la stabile attività lavorativa e i legami familiari sul territorio nazionale. Il Ministero non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ricostruisce i limiti del sindacato sul potere discrezionale in materia di status civitatis, richiamando la propria giurisprudenza (Sez. III n. 3819 del 2016, n. 3121 del 2019). La pienezza dei diritti civili e politici connessa allo status impone un esame scrupoloso delle condizioni personali, economiche e familiari e della condotta dell’interessato. L’Amministrazione deve valutare anche l’area della prevenzione di situazioni di astratta pericolosità sociale.

Nel caso concreto il Ministero non ha esercitato legittimamente il proprio potere, non avendo assolto all’onere di motivazione in maniera puntuale e proporzionata rispetto alla varietà delle circostanze meritevoli di considerazione. La condanna risalente non può essere assunta ex sé a sintomo di inaffidabilità e di mancata integrazione: occorre un giudizio globale sulla personalità e una valutazione in concreto del fatto di reato.

Tale motivazione era vieppiù necessaria in ragione della riabilitazione intervenuta prima del provvedimento e nota all’Amministrazione, nonché della risalenza degli episodi, collocati in gran parte prima del decennio usualmente monitorato ai fini della condotta di vita. L’Amministrazione ha invece trascurato l’incidenza del provvedimento di riabilitazione e gli altri indici di integrazione socio-lavorativa allegati: permesso di lungo-soggiorno, attività lavorativa stabile e continuativa, famiglia costituita in Italia.

La Corte esclude altresì che il diniego potesse fondarsi sulla sola mancata dichiarazione dei precedenti. Questa non figura tra le ragioni del provvedimento e può essere considerata errore scusabile, in ragione della mancata menzione dei precedenti nel certificato del casellario rilasciato a richiesta del privato, trattandosi di pena applicata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., e della intervenuta riabilitazione.

L’appello è quindi accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e salvezza dei successivi provvedimenti dell’Amministrazione, chiamata in fase di riedizione del potere a valutare se il comportamento del ricorrente, alla luce delle concrete modalità del fatto e delle circostanze relative alla condotta di vita, sia espressivo di mancato inserimento sociale. Le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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