Termine 180 giorni per compatibilità paesaggistica è di validità non decadenza (Cons. Stato n. 8206 del 22.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La violazione del termine perentorio di centottanta giorni previsto dall’art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004 per la pronuncia sull’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica non comporta l’illegittimità del diniego tardivamente adottato. I termini dettati da tale disposizione, sia quello finale di centottanta giorni sia quello infra-procedimentale di novanta giorni, costituiscono regole di responsabilità dell’amministrazione e non regole di validità dell’atto: la loro perentorietà riguarda l’obbligo di concludere il procedimento, non la sussistenza del potere. Il privato può tutelarsi mediante l’azione avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a., ma l’atto tardivo resta legittimo. Il termine di centottanta giorni è termine di conclusione del procedimento e non di esercizio del potere, con la conseguenza che la sua violazione, quand’anche ridondante in invalidità, soggiace all’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990 e non può condurre all’annullamento ove l’esito provvedimentale non avrebbe potuto essere diverso.

Il Fatto

Il ricorrente in primo grado aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio, Sezione staccata di Latina, il diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica rilasciato dalla Regione ex art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004, in relazione all’ampliamento di un fabbricato residenziale e alla realizzazione abusiva di due manufatti su terreno di proprietà. Il diniego era motivato dall’impossibilità di ricondurre l’intervento, implicante aumento di volume, alle ipotesi del comma 4 della stessa norma.

Il primo giudice aveva accolto il ricorso per un unico motivo ritenuto assorbente: il provvedimento era stato adottato oltre il termine perentorio di 180 giorni. La Regione ha proposto appello, contestando l’automatica equivalenza tra tardività e illegittimità del diniego. La parte appellata si è costituita riproponendo i motivi assorbiti in primo grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del termine. Non viene in rilievo il termine infra-procedimentale di novanta giorni per il parere della soprintendenza, bensì quello finale di centottanta giorni entro cui l’amministrazione deve pronunciarsi sull’istanza del privato. Il “silenzio” lamentato attiene dunque a un rapporto verticale tra amministrazione e privato, e non a un rapporto orizzontale tra amministrazioni: ciò priva di rilievo la questione dell’applicabilità dell’art. 17-bis della l. n. 241/1990.

Sul piano sostanziale la Corte richiama il diritto vivente formatosi sull’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004: tutti i termini ivi previsti costituiscono regole di responsabilità e non di validità. Il superamento del termine consente all’interessato di proporre ricorso ex art. 117 c.p.a., ma non rende illegittimo l’atto tardivo, che deve comunque attenersi al parere vincolante, sia pure reso oltre il termine. Tali principi, elaborati con riguardo al termine di novanta giorni, sono riferibili anche a quello finale di centottanta (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4885 del 15 giugno 2022).

La Corte svolge poi una considerazione di più ampio respiro, ipotizzando in via di mera argomentazione che la tardività ridondi in invalidità. Anche in tale prospettiva occorre distinguere tra termine di conclusione del procedimento e termine di esercizio del potere: solo il secondo ha efficacia preclusiva assoluta, mentre il primo ha efficacia preclusiva relativa. I termini per atti ampliativi ad istanza di parte non possono che essere termini di conclusione del procedimento, perché la conversione del dovere in divieto è incompatibile con la facoltà del privato di agire per l’adempimento o di presentare nuova istanza.

Il termine di centottanta giorni inerisce a un atto ampliativo rilasciabile su istanza del privato e decorre da un atto procedimentale di impulso: è dunque termine di conclusione del procedimento, con applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. Nel caso concreto l’aumento volumetrico ostava ex se al rilascio dell’autorizzazione postuma ex art. 167, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004, a prescindere da ogni valutazione di compatibilità: l’esito non sarebbe potuto essere diverso.

Nessuna forma di silenzio-assenso è configurabile, poiché la regola dell’art. 20 della l. n. 241/1990 incontra deroga espressa quando l’istanza coinvolge interessi sensibili, quale quello paesaggistico. I motivi riproposti sono infondati nel merito: la mancanza di firma del direttore non inficia l’atto, essendo individuabile la sicura provenienza dall’organo competente. L’appello è accolto e il ricorso di primo grado respinto, con compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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