Il termine di venti giorni per la messa a disposizione degli atti (TAR Sicilia n. 1947 del 20.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di venti giorni previsto dall’art. 227, comma 2, T.U.E.L. per la messa a disposizione dei consiglieri comunali della proposta di rendiconto, dello schema approvato dalla Giunta e dei relativi allegati, tra cui la relazione dell’organo di revisione, ha carattere perentorio. Esso è strumentale al pieno dispiegamento delle funzioni proprie del consigliere e alla formazione di un voto consapevole. La sua violazione, anche minima, integra un vulnus alle prerogative del consigliere e determina la lesione del cd. ius ad officium. L’abbandono dell’aula prima della votazione, accompagnato dalla denuncia del vizio nel corso della seduta, non integra acquiescenza alla deliberazione impugnata.
Il Fatto
I ricorrenti, consiglieri di minoranza di un Comune, hanno impugnato la deliberazione consiliare con cui è stato approvato il rendiconto di gestione dell’esercizio 2023. Il Comune versava in una situazione finanziaria problematica, già oggetto di un piano pluriennale di riequilibrio approvato dalla Corte dei conti.
La Giunta aveva approvato lo schema di rendiconto senza il prescritto parere del Collegio dei revisori. La convocazione del Consiglio era stata trasmessa ai consiglieri pochi giorni prima della seduta, mentre la relazione dell’organo di revisione era stata resa solo nella serata del 21.11.2024 e messa a disposizione il giorno seguente. Nella seduta del 23.11.2024 i consiglieri ricorrenti denunciavano l’illegittimità dell’eventuale votazione e abbandonavano l’aula prima del voto. La proposta veniva quindi approvata dai consiglieri presenti. I ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 227 T.U.E.L. e la lesione delle loro prerogative.
La Motivazione della Corte
Il Comune si è costituito eccependo l’acquiescenza dei ricorrenti, per aver abbandonato la seduta senza attivare i meccanismi procedurali previsti dal regolamento, e la sopravvenuta carenza di interesse per effetto di una successiva deliberazione di convalida. I ricorrenti, dal canto loro, hanno essi stessi riconosciuto la sopravvenuta carenza di interesse, insistendo per la condanna alle spese.
Il Collegio ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse e ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ai soli fini della soccombenza virtuale, ha tuttavia verificato la fondatezza delle censure, richiamando i principi espressi da Cons. St. sez. V n. 6143 del 2021 e sez. IV n. 3034 del 2021, oltre al parere del C.G.A. 228 del 2023.
Ha escluso l’acquiescenza: i ricorrenti avevano denunciato in seduta il vizio derivante dalla mancata disponibilità del parere dei revisori nei venti giorni antecedenti, e il Segretario comunale interpellato sulla regolarità della convocazione aveva riconosciuto che gli atti relativi ai documenti contabili erano affetti da violazione di legge. La protesta faceva seguito a plurime note con cui era stata segnalata la mancata predisposizione della relazione e l’erroneità di un allegato riferito ad altra annualità.
Il Collegio ha ribadito il carattere perentorio del termine di venti giorni, essenziale per un adeguato esame istruttorio prima della partecipazione alla discussione e alla decisione, richiamando T.A.R. Napoli, sez. I, n. 4435 del 2024. La sua violazione integra la lesione dello ius ad officium. Ciò nonostante, la natura della controversia e la peculiare situazione finanziaria dell’ente hanno giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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