Termine di 48 ore per l’abbattimento e decadenza dall’indennizzo (TAR Campania n. 3586 del 05.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel piano regionale di eradicazione della brucellosi, il termine di 48 ore per la macellazione degli animali infetti si applica ogni qualvolta l’allevamento sia privo di una idonea area di isolamento, non essendo sufficiente una separazione meramente materiale in un locale diverso. Il termine per l’abbattimento ha carattere perentorio e la sua inosservanza determina la decadenza dal diritto all’indennizzo, anche quando l’abbattimento sia avvenuto spontaneamente e senza esecuzione coattiva. Ne consegue che il diniego opposto dall’amministrazione sanitaria costituisce atto dovuto, con superfluità di una puntuale confutazione delle osservazioni procedimentali. Non sussiste contrasto tra la disciplina regionale e la normativa statale, che parimenti attribuisce carattere perentorio al termine.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un allevamento bufalino, ha impugnato il provvedimento con cui la A.S.L. Caserta ha parzialmente respinto la domanda di indennizzo per abbattimento di animali risultati positivi alla brucellosi. Il diniego riguardava i capi avviati al macello oltre 48 ore dalla comunicazione dell’ordine di abbattimento, sul presupposto che l’azienda non disponesse di un’adeguata zona di isolamento degli animali infetti.
Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del diniego, sostenendo che l’indennizzo potrebbe essere negato solo in caso di abbattimento coattivo, che la zona di isolamento era in realtà stata approntata e che il termine applicabile sarebbe stato quello di quattro giorni. Ha inoltre invocato la violazione degli artt. 10 e 10-bis della legge n. 241/1990, l’assenza di perentorietà del termine e l’incompetenza regionale in materia di profilassi internazionale. Si sono costituite la A.S.L. Caserta e la Regione Campania, resistendo al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione dei fatti accertati in sede ispettiva. Già dall’ispezione del 2 marzo 2023 risultava la mancanza di un’area di isolamento per gli animali infetti, annotata tra le criticità minori o significative con termine di adeguamento fissato a 90 giorni. Le successive verifiche del 26 aprile e del 30 agosto 2023 confermavano il perdurante difetto dell’area, che non risultava “adeguatamente distante dalla zona di stabulazione degli animali sani e da essa nettamente separata”.
Secondo il Tribunale, la delibera G.R.C. n. 104/2022 impone la macellazione entro 48 ore in assenza di una idonea area di isolamento. A evitare l’applicazione di tale termine non basta che gli animali infetti siano ricoverati in un’area diversa: l’isolamento deve rispettare i parametri del regolamento UE n. 429/2016, del regolamento UE n. 853/2004, del d.lg. n. 146/2001 e dell’allegato B alla stessa delibera regionale, che esige una struttura opportunamente dimensionata e distanziata. Il mero riferimento al “box adibito a isolamento” nei verbali non prova l’idoneità del locale.
Il Collegio afferma poi la perentorietà del termine. Il precedente del 2020 invocato dal ricorrente è superato: richiamando la sentenza n. 1691 del 9 marzo 2022 della III sezione del Consiglio di Stato e la sentenza n. 6365 del 20 novembre 2023 della sezione, si ribadisce che l’abbattimento spontaneo oltre i termini determina decadenza dal titolo agli indennizzi. La violazione del termine rende il diniego un atto dovuto, con superfluità di confutazione delle osservazioni procedimentali, e non sussiste contrasto con la normativa statale, anch’essa orientata nel senso della perentorietà. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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