Difetto di interesse per mancata impugnazione del Progetto Riabilitativo Individuale (TAR Lazio n. 6533 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata impugnazione del Progetto Riabilitativo Individuale (PRI), che preclude l’esame del petitum volto all’accertamento del diritto all’erogazione del trattamento ABA, determina l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse. Il PRI è atto che deve essere specificamente sindacato in sede giurisdizionale; l’acquiescenza prestata dalla parte ricorrente rende inutile ogni decisione sulla domanda. La domanda di condanna della A.s.l. al riconoscimento del diritto a uno specifico e individualizzato trattamento terapeutico, sia in modalità diretta che per equivalente monetario, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..
Il Fatto
I genitori di una minore affetta da disturbo dello spettro autistico chiedevano, dopo il riconoscimento dell’invalidità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, l’accertamento del diritto della figlia a ricevere a carico del Servizio sanitario il trattamento riabilitativo ABA, con condanna della A.s.l. a sostenere le spese. Già il Tribunale civile di Roma, adito in via d’urgenza, aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, sulla scorta dell’ordinanza Cass. civ., Sez. Un., n. 1781 del 2022.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente confermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., sul ricorso volto alla condanna dell’A.s.l. all’erogazione di una prestazione sanitaria individualizzata, in quanto l’omissione provvedimentale della P.A. sanitaria è impugnabile quale provvedimento negativo.
Nel merito, il Collegio ha però rilevato che il PRI prevedeva un intervento psicoeducativo basato sui principi ABA per otto ore settimanali, mai impugnato dai ricorrenti. Richiamando la propria giurisprudenza (TAR Lazio, sez. III-quater, ordinanza n. 1833/2023), il Tribunale ha affermato che la mancata impugnazione del PRI preclude l’esame del petitum: la parte ricorrente, non avendo contestato l’atto che pure definiva il trattamento, vi ha di fatto prestato acquiescenza, rendendo inutile ogni decisione sulla domanda.
Il TAR ha inoltre rilevato un profilo di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, in ragione delle sopravvenute decisioni della ASL, condivise dalla genitrice, che avevano chiuso il progetto riabilitativo, focalizzando l’intervento sul rinforzo delle autonomie attraverso il servizio SAISH domiciliare.
In ragione della pluralità dei profili di rito, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese
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Nota della Redazione
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