Termine accertamenti preliminari non perentorio nel procedimento disciplinare militare (TAR Lombardia n. 3521 del 09.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento disciplinare di stato militare il termine di 180 giorni per la conclusione degli accertamenti preliminari, previsto dall’art. 1041, comma 1, lett. s), n. 6, d.P.R. n. 90/2010, non ha carattere perentorio, difettando una previsione espressa di decadenza. Perentorio è il solo termine di 60 giorni per la contestazione degli addebiti, posto dall’art. 1392, comma 2, d.lgs. n. 66/2010, che decorre dalla conclusione degli accertamenti. La conoscenza del fatto da parte dell’autorità competente, momento di decorrenza del primo termine, coincide con l’effettiva conoscenza dell’illecito nelle sue concrete modalità e nel grado di coinvolgimento del militare, desunta da notizie di sufficiente affidabilità.

Il Fatto

Un appuntato scelto della Guardia di Finanza impugna la determinazione con cui il Comando Interregionale dell’Italia Nord Occidentale gli ha irrogato la perdita del grado per rimozione. Il provvedimento scaturisce dai fatti oggetto di un procedimento penale definito dal Tribunale con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.

Il ricorrente deduce due censure: la tardività della contestazione degli addebiti rispetto al termine di 180 giorni per gli accertamenti preliminari, e la violazione del diritto di difesa per il mancato accoglimento della seconda istanza di rinvio della seduta della commissione di disciplina. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze resiste chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il raccordo tra l’art. 1392, comma 2, d.lgs. n. 66/2010 e l’art. 1041, comma 1, lett. s), n. 6, d.P.R. n. 90/2010, applicabile alla Guardia di Finanza malgrado il riferimento letterale alla Direzione generale per il personale militare. Dal coordinamento emerge che gli accertamenti preliminari vanno conclusi entro 180 giorni dalla conoscenza del fatto, mentre dalla loro conclusione decorre il termine di 60 giorni per la contestazione.

La Corte qualifica gli accertamenti preliminari come attività priva di indole disciplinare e ne esclude la perentorietà del termine, per difetto di previsione espressa e perché esso trova fondamento nella disciplina generale del procedimento amministrativo. Richiama in proposito Cons. Stato, sez. II, n. 6024 del 2022, n. 7888 del 2023 e sez. IV, n. 484 del 2020. Il superamento del termine, quindi, non determina alcuna decadenza.

Il Collegio ritiene comunque rispettato il termine nel caso concreto. La conoscenza del fatto rilevante non coincide con la richiesta di misure cautelari del pubblico ministero, ma si realizza solo con la trasmissione al Ministero dell’ordinanza di custodia cautelare e del verbale di interrogatorio, secondo il criterio di Cons. Stato, sez. IV, n. 2107 del 2020.

Quanto al diritto di difesa, la Corte reputa la censura infondata. Il diniego della seconda istanza di rinvio è sorretto dal parere del Capo dell’Ufficio Sanitario, che ha escluso l’impedimento alla comparizione personale. Il provvedimento è motivato per relationem rispetto al verbale della seduta, e il ricorrente non ha offerto prova contraria in giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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