Acquisizione aree oltre sedime, proporzionalità limite e onere probatorio risarcimento (TAR Lombardia n. 3522 del 09.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di acquisizione gratuita al patrimonio comunale ex art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, l’amministrazione può apprendere, oltre al sedime dell’abuso, anche l’area necessaria alla realizzazione di opere analoghe, entro il limite di dieci volte la superficie abusivamente costruita. L’individuazione di tale area ulteriore non è automatica e richiede una motivazione specifica sulle ragioni della delimitazione, da condurre secondo criteri di proporzionalità e stretta indispensabilità rispetto all’interesse pubblico. La scelta di conservare l’opera abusiva per finalità pubbliche e di acquisirne la superficie di stretta pertinenza è legittima quando costituisce l’unica possibilità di accesso al manufatto, senza che l’amministrazione sia tenuta a costituire una servitù di passaggio o a concludere un accordo ex art. 11 legge n. 241/1990. Nel giudizio risarcitorio, l’annullamento dell’atto per vizi formali non determina automaticamente il danno: il ricorrente deve provare la spettanza del bene della vita, il pregiudizio e la sua entità. La carenza di allegazione impedisce il ricorso alla valutazione equitativa e alla consulenza tecnica suppletiva.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di un compendio immobiliare destinato ad attività nautica sul Lago di Como, vedeva acquisire al patrimonio comunale l’intera area su cui insisteva un manufatto abusivo, consistente in una platea in cemento armato realizzata in fascia spondale. Il provvedimento di acquisizione veniva annullato dal Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 9385/2022 per difetto di motivazione in ordine all’estensione dell’area appresa oltre il sedime.

In ottemperanza, il Comune rideterminava la superficie da acquisire con deliberazione consiliare, escludendo una porzione minore e mantenendo l’apprensione dell’area di accesso e dei piazzali di manovra. La società impugnava tale deliberazione e, in separato giudizio, chiedeva il risarcimento del danno per la perdurante occupazione della porzione legittima, non restituita nemmeno dopo l’annullamento. I due ricorsi venivano riuniti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina prioritariamente il ricorso annullatorio, poiché il suo esito condiziona la domanda risarcitoria. Il parametro è l’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, che consente l’acquisizione del bene, dell’area di sedime e di quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe, entro il tetto di dieci volte la superficie abusiva. La sentenza richiama il principio per cui, mentre per il sedime l’effetto acquisitivo opera ope legis, l’area ulteriore deve essere motivata volta per volta, con l’esplicitazione delle modalità di delimitazione.

La Corte verifica la deliberazione comunale e la ritiene ragionevole. L’abuso ha un sedime di 176,53 mq; l’area complessivamente acquisita è pari a 968,12 mq, di cui 465,14 mq per la rampa di accesso e i contrafforti e 502,98 mq per gli spazi di manovra. Rispetto alla precedente determinazione è stata esclusa una porzione di 88,04 mq, resa accessibile al privato tramite servitù pedonale. La scelta si mantiene entro il limite legale ed è sostenuta dalla necessità di conservare l’opera abusiva per finalità pubbliche, come consentito dall’art. 31, comma 5, d.P.R. n. 380/2001, e dalla morfologia dei luoghi, che rendono quella rampa l’unico accesso al manufatto.

Il Collegio respinge la tesi della motivazione postuma: la ragione dell’accesso unico era già nel preambolo della deliberazione del 2016, richiamata dall’atto impugnato. La Corte esclude poi che il Comune dovesse optare per una servitù di passaggio, poiché la norma impone l’acquisizione in piena proprietà, né che fosse obbligato a un accordo ex art. 11 legge n. 241/1990, istituto non applicabile all’attività sanzionatoria.

Quanto al risarcimento, il Collegio ribadisce che nel giudizio davanti al giudice amministrativo non opera il metodo acquisitivo e che il ricorrente deve provare i fatti costitutivi della domanda. Poiché l’annullamento della sentenza n. 9385/2022 si fondava su vizi formali, l’amministrazione conservava il potere di provvedere e la pretesa sostanziale non risultava fondata, essendo legittima l’acquisizione della gran parte dell’area. La quantificazione offerta, basata su una perizia del 2011 riferita all’intero compendio e non alla sola locazione della porzione legittima, è inidonea. La carenza probatoria impedisce la stima equitativa e la consulenza tecnica suppletiva, con conseguente rigetto di entrambi i ricorsi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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