Rettifica di valore in imposta di successione motivata con stima allegata all’avviso (Cass. civ. Sez. 5 n. 9146 del 11.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di successione, la rettifica del valore dei beni oggetto della dichiarazione è correttamente motivata sulla base di una stima tecnica allegata all’atto impositivo: l’obbligo di motivazione è assolto mediante l’enunciazione del criterio astratto in base al quale la rettifica è operata, mentre l’onere di provare l’effettiva sussistenza dei presupposti fattuali per l’applicazione del criterio prescelto viene in considerazione solo nella eventuale fase contenziosa. Le questioni relative alla fondatezza della pretesa impositiva, rimaste assorbite in primo grado, devono essere riproposte in appello ai sensi dell’art. 56 d.lgs. n. 546/1992 e il loro mancato esame da parte del giudice del gravame determina la nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ.
Il Fatto
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente avverso un avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di successione, ritenendo l’atto nullo per carenza di motivazione, in ragione della mancata allegazione degli atti richiamati a fini comparativi. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello e la Commissione tributaria regionale della Sicilia, riformando integralmente la decisione di prime cure, dichiarava l’avviso congruamente motivato, in quanto fondato su una stima sintetico-comparativa elaborata dall’Agenzia del Territorio.
Il contribuente ricorre per cassazione deducendo tre motivi: con il secondo, la violazione dell’art. 35, comma 2-bis, d.lgs. n. 346/1990 per non aver il giudice verificato che la relazione tecnica allegata riproducesse il contenuto essenziale degli atti richiamati; con il terzo, la nullità per motivazione apparente; con il primo, l’omessa pronuncia sull’eccezione di inedificabilità dei terreni per vincolo paesaggistico, riproposta in appello.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende i motivi secondo e terzo, esaminati congiuntamente per la loro pregiudizialità. Quanto alla pretesa nullità per motivazione apparente, richiama il costante orientamento delle Sezioni Unite secondo cui, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 d.l. n. 83/2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale, essendo denunciabile solo il vizio che attiene alla stessa esistenza della motivazione, come la mancanza assoluta, l’apparenza, il contrasto irriducibile o la perplessità. Nella specie la sentenza impugnata ha partitamente esposto le ragioni della decisione, evidenziando che la rettifica si fonda non già su un mero criterio comparativo, ma su una relazione tecnica allegata e condivisa.
Quanto al secondo motivo, la Corte esamina la disciplina dell’art. 34, comma 3, d.lgs. n. 346/1990, che consente all’ufficio di determinare il valore degli immobili non solo facendo riferimento ai trasferimenti e alle perizie anteriori di non oltre tre anni, ma anche ad “ogni altro elemento di valutazione”; disposizione che riproduce il portato dell’art. 51, comma 3, d.P.R. n. 131/1986 in tema di imposta di registro.
Con riferimento all’imposta di registro, la giurisprudenza di legittimità — citate le Sezioni Unite n. 5783 del 1988 e successive conformi — ha costantemente affermato che l’obbligo di motivazione è adempiuto mediante l’enunciazione del criterio astratto di rettifica, mentre l’onere di provare i presupposti fattuali grava sull’Amministrazione solo nella fase contenziosa. In tale quadro, la stima tecnica dell’ufficio tecnicamente erariale costituisce un “altro elemento di valutazione” e il rinvio ai dati in essa contenuti rende adeguatamente motivato l’avviso, come già statuito da Cass. n. 25559 del 2014. La Corte enuncia quindi il principio di diritto per cui la rettifica in materia di imposta di successione è validamente motivata dalla stima tecnica allegata all’atto.
Accoglie invece il primo motivo. Il vincolo paesaggistico di inedificabilità e la conseguente contestazione del maggior valore attribuito ai terreni, considerati edificabili dall’ufficio, costituivano eccezioni non esaminate dal giudice di prime cure, che aveva deciso solo sulla nullità per difetto di motivazione; esse andavano pertanto riproposte in appello ex art. 56 d.lgs. n. 546/1992. Il giudice del gravame, nell’accogliere l’appello dell’Agenzia, non poteva ritenere tali questioni assorbite, poiché, fondate su elementi di fatto diversi e ulteriori, non risultano implicitamente disattese. Ne consegue la cassazione della sentenza e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia.
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Nota della Redazione
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