Ricorso inammissibile se censura omesso esame di questione e non di fatto (Cass. civ. Sez. V n. 15266 del 08.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., può essere dedotto in cassazione solo con riferimento a un fatto storico, principale o secondario, inteso in senso storico-naturalistico. Non integra il vizio la censura che investa questioni o argomentazioni, né l’omesso esame di elementi istruttori, quando il fatto rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito. Il fatto deve risultare dal testo della sentenza o dagli atti processuali, essere stato oggetto di discussione tra le parti e avere carattere decisivo. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso che, in realtà, solleciti una rivalutazione delle risultanze processuali.
Il Fatto
La Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza n. 6038/2022, ha accolto parzialmente l’appello del contribuente, confermando un invito di pagamento per il solo importo di Euro 11,92 a titolo di accise per l’anno 2012.
La vicenda trae origine da un invito di pagamento emesso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per omesso versamento di accise relative agli anni 2012 e 2013, in relazione a un gruppo elettrogeno di soccorso presso una centrale telefonica. La CTR ha ritenuto che il processo verbale di constatazione facesse riferimento a un solo impianto, con conseguente difetto di motivazione dell’atto impositivo in ordine alla seconda convenzione. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo l’omesso esame di un fatto decisivo.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina l’unico motivo, con cui la ricorrente ha denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo. Secondo l’Agenzia, la sentenza impugnata sarebbe erronea perché non avrebbe valutato correttamente il processo verbale di constatazione, che farebbe espressamente riferimento a due atti di convenzione stipulati con l’Ufficio.
Il motivo è dichiarato inammissibile sotto plurimi profili. Anzitutto perché non enuncia quale sia il fatto decisivo richiamato dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., da intendere come fatto in senso storico-naturalistico. In secondo luogo perché è funzionale a una rivalutazione delle risultanze processuali, estranea al sindacato di legittimità.
La Corte ricostruisce la portata della norma, riformulata dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012. Il vizio è specifico e riguarda l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.
Ne deriva che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio, qualora il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie, come affermato da Cass. n. 17005 del 20.06.2024. La norma, inoltre, riferisce l’omesso esame a un preciso accadimento o a una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, non assimilabile a questioni o argomentazioni, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate, secondo Cass. n. 2268 del 26.01.2022.
Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese di lite, stante la mancata costituzione della parte intimata.
Nota della Redazione
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