Termine per impugnare la chiamata universitaria decorre dalla piena conoscenza dell’atto (TAR Emilia-Romagna n. 127 del 11.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La piena conoscenza del provvedimento amministrativo, quale dies a quo del termine per l’impugnazione ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., non richiede la conoscenza piena e integrale dell’atto né degli atti endoprocedimentali, ma la mera percezione della sua esistenza e degli aspetti che ne comportano la lesività, così da rendere riconoscibile l’attualità dell’interesse ad agire. La circostanza che il verbale dell’organo collegiale sia stato protocollato in uscita solo a seguito di istanza di accesso non sposta il dies a quo, quando la firma digitale dell’atto sia anteriore e il ricorrente abbia comunque avuto contezza sostanziale della chiamata. Il ricorso notificato oltre il termine di sessanta giorni è pertanto irricevibile.
Il Fatto
L’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ha indetto una procedura per la chiamata di un professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, nel settore concorsuale 06/D6 – Neurologia. Hanno partecipato il ricorrente e la controinteressata, entrambi giudicati idonei dalla Commissione giudicatrice.
Il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 14 febbraio 2024, ha approvato la proposta di chiamata della controinteressata. Il ricorrente ha presentato istanza di accesso il 21 aprile 2024, ottenendo l’ostensione il 9 maggio 2024, e ha proposto ricorso notificato il 21 giugno 2024 per l’annullamento del verbale dipartimentale e degli atti correlati. L’Amministrazione e la controinteressata hanno eccepito l’irricevibilità per tardività.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di irricevibilità, ricostruendo la sequenza procedimentale. La proposta del Consiglio di Dipartimento del 14 febbraio 2024 è stata seguita dalla delibera del Consiglio di amministrazione del 23 febbraio 2024, che ha autorizzato la nomina con decorrenza dal 15 marzo 2024, dal parere favorevole della Facoltà di Medicina del 27 febbraio 2024 e dal decreto rettorale del 4 marzo 2024.
Il Tribunale attribuisce rilievo decisivo alla partecipazione del ricorrente al Consiglio di Facoltà del 27 febbraio 2024, quale componente di diritto, ancorché astenuto dal voto. Da tale partecipazione e dalla successiva comunicazione inviata ai colleghi il 29 marzo 2024, il Collegio desume la piena conoscenza della già intervenuta chiamata della controinteressata, nonché della lesione della propria sfera giuridica.
Quanto alla data di protocollo del verbale dipartimentale, fissata al 22 aprile 2024, la sentenza chiarisce che essa concerne esclusivamente il cd. protocollo di uscita. La sottoscrizione digitale datata 29 marzo 2024 dimostra invece la possibilità di accesso al documento da parte del ricorrente quantomeno da quella data. Il Collegio sottolinea inoltre che il ricorrente, in qualità di dipendente integrato presso l’AOU e di direttore facente funzioni della struttura complessa, era in grado di consultare l’albo pretorio.
Il percorso argomentativo si fonda sull’insegnamento richiamato di Cons. Stato, sez. V, n. 5519 del 2024, che a sua volta rinvia a Cons. Stato, sez. IV, n. 3763 del 2017, n. 6242 del 2015 e n. 3159 del 2012: la piena conoscenza rilevante ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. richiede la sola percezione dell’esistenza dell’atto e della sua attualità lesiva.
Il ricorso, notificato il 21 giugno 2024 e dunque oltre sessanta giorni dalla conoscenza acquisita, è dichiarato irricevibile. Le spese sono integralmente compensate in ragione della particolarità della controversia. Il Collegio dispone l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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