Permesso di soggiorno negato al condannato anche con sentenza non definitiva (TAR Emilia-Romagna n. 126 del 11.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di pericolosità sociale che sorregge il diniego del permesso di soggiorno è espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per illogicità o irragionevolezza manifeste. L’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 vieta l’ingresso allo straniero condannato anche con sentenza non definitiva per i reati ivi richiamati, tra cui quello dell’art. 582 cod. pen.; la mancanza di definitività non inficia il diniego. L’estinzione del reato per remissione di querela non smentisce i fatti sottesi, che l’Amministrazione può apprezzare nella valutazione di pericolosità ai fini del titolo di soggiorno. La presenza della famiglia in Italia non costituisce scudo né garanzia assoluta di immunità dal diniego, operando il bilanciamento con l’ordine pubblico e la sicurezza dei familiari stessi.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura ha respinto la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo. Il diniego si fondava su un giudizio di pericolosità: una condanna in appello per lesioni aggravate e per il reato di cui all’art. 605 cod. pen., commessi in ambito domestico ai danni della coniuge, e un precedente ammonimento per violenze in famiglia.

Il ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione sulla concretezza e attualità della pericolosità, l’omessa considerazione della pronuncia di Cassazione che, per remissione di querela, aveva annullato in parte la condanna rideterminando la pena e sospendendola, l’assoluzione per il reato di maltrattamenti, la propria attività lavorativa e la situazione familiare con figli in Italia e coniuge in gravidanza. L’istanza cautelare era stata respinta in primo grado e accolta dal Consiglio di Stato in ragione della particolare situazione familiare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il quadro normativo degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 e rileva che l’Amministrazione ha svolto un concreto giudizio di pericolosità, valorizzando la gravità dei delitti, il marcato disvalore sociale, le modalità dei fatti e l’allarme suscitato dalla loro commissione in ambito familiare in presenza di figli minori.

Tale giudizio non appare inficiato da irragionevolezza o illogicità. L’assoluzione per il delitto di cui all’art. 572 cod. pen. non smentisce la gravità dei fatti per i quali il ricorrente è stato ritenuto colpevole: le lesioni reiterate e violente alla coniuge e la privazione della libertà personale denotano, per il Tribunale, un’indole violenta e il totale disprezzo delle regole di civile convivenza.

Il Collegio richiama l’art. 18 bis, comma 4 bis, d.lgs. n. 286/1998, introdotto dalla legge n. 119/2013, che consente revoca ed espulsione nei confronti dello straniero condannato per delitti commessi in ambito di violenza domestica: il giudizio amministrativo risulta coerente con le finalità perseguite dal legislatore.

Quanto all’omessa valutazione della sentenza di Cassazione, il Tribunale osserva che il dispositivo è del 14.3.2024, mentre il provvedimento impugnato è anteriore: la Questura non ne era a conoscenza. In ogni caso l’art. 4, comma 3, richiede la sola condanna non definitiva, e l’annullamento per remissione di querela non smentisce i fatti nella loro esistenza materiale, apprezzabili in sede amministrativa.

Sulla situazione familiare, il Collegio richiama l’orientamento del Consiglio di Stato, sez. III, n. 5948/2020: la famiglia non è scudo assoluto, e in casi peculiari l’art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 offre al giudice minorile uno strumento eccezionale di tutela. L’Amministrazione ha comunque bilanciato gli interessi, ritenendo recessiva la tutela dell’unità familiare rispetto alla sicurezza, poiché le condotte illecite si sono consumate proprio in ambito familiare. Il ricorso è respinto, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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