Termine impugnazione decorre dalla notificazione non dalla comunicazione (Cass. pen. Sez. 5 n. 2684 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure di prevenzione, il termine per proporre appello avverso il decreto che dispone la misura e la confisca decorre dalla notificazione del provvedimento e non dalla sua semplice comunicazione. La tardività dell’impugnazione non può essere dichiarata laddove non risulti provata la notificazione del decreto all’interessato o alla terza interessata. Qualora venga dedotto un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e può accedere all’esame diretto degli atti processuali.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano dichiarava l’inammissibilità degli appelli proposti dal proposto e dalla terza interessata avverso il decreto del Tribunale che aveva disposto la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno e la confisca di beni fittiziamente intestati a terzi. Il giudice di secondo grado riteneva tardivo l’atto di appello del proposto, in quanto depositato dopo il decorso dei dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento, e dichiarava altresì inammissibile l’impugnazione della terza interessata, reputando non autenticate le firme, non allegate le nomine dei difensori e comunque tardiva anche questa impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminati direttamente gli atti processuali, ha rilevato l’erroneità della ricostruzione operata dal giudice di merito. Dalla documentazione versata in atti risultava, infatti, che il decreto del Tribunale era stato notificato al proposto il 16 ottobre 2024 e non il 2 ottobre 2024 come affermato dalla Corte territoriale. Ne conseguiva che il deposito dell’atto di appello, avvenuto con pec del 26 ottobre 2024, era tempestivo, essendo stato effettuato nel rispetto dei dieci giorni fissati dall’art. 10 d.lgs. n. 159/2011.
Quanto alla posizione della terza interessata, la Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva omesso di considerare che la stessa non aveva ricevuto alcuna notificazione del decreto impugnato. Tale omissione comportava che, nei suoi confronti, il termine per proporre impugnazione non era affatto decorso, rendendo irrilevanti le ulteriori censure relative alla mancata autenticazione delle firme o alla regolarità dei mandati ai difensori.
La Corte ha quindi accolto il primo motivo di ricorso, assorbendo le ulteriori doglianze, e ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Milano per l’ulteriore corso. L’annullamento è stato disposto sia per il proposto sia per la terza interessata, in ragione delle violazioni delle norme processuali riscontrate.
Nota della Redazione
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